Articoli filtrati per data: Settembre 2024

“La fine del mercato tutelato dell’energia elettrica e le scelte a disposizione del consumatore” è il tema dell’incontro promosso dal Circolo ACLI Casoni di Mussolente aps e dal Circolo ACLI di Mussolente aps, in collaborazione con le ACLI di Vicenza aps il prossimo martedì 21 maggio alle 20.30 nel Salone dell’Oratorio San Rocco in via Papa Giovanni XXIII, 12 a Casoni di Mussolente (Vi). Relatrice della serata sarà Laura Filon di Acli Service Vicenza srl.

“La recente normativa ha previsto il termine dei servizi di tutela (o mercato tutelato) – evidenzia l'Ufficio Studi delle ACLI di Vicenza aps - vale a dire quei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità per l’energia destinati alle famiglie che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero. Per questo abbiamo pensato di promuovere degli incontri territoriali, il primo dei quali a Casoni di Mussolente (Vi) per fornire ai cittadini elementi chiari per poter scegliere come procedere”.

Per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela del prezzo è previsto da gennaio 2024. Per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024.

clienti vulnerabili potranno continuare ad essere invece serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite ed aggiornate dall'Autorità. “Ricordiamo che i clienti vulnerabili – conclude l'Ufficio Studi delle ACLI di Vicenza aps – sono i cittadini con un'età superiore ai 75 anni; coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate; coloro che si trovano in gravi condizioni di salute e richiedono l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate dall'energia elettrica o i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in tali condizioni; le persone con disabilità ai sensi della legge 104/92; coloro che si trovano chi si trovano in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi e, infine, chi si trova in un'isola minore non interconnessa”.

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Con l’approvazione della legge di Bilancio 2024, sono state apportate ulteriori modifiche alla pensione Opzione Donna. Per le lavoratrici che completano i requisiti nel corso dell’anno 2023, la pensione Opzione Donna viene presentata con significative modifiche rispetto all’anno precedente: l’anzianità contributiva richiesta rimane invariata (35 anni di contribuzione), ma l’età anagrafica richiesta viene fissata a 61 anni per tutte le lavoratrici. 

Tuttavia, al fine di compensare l’aumento del requisito anagrafico, è stato introdotto un meccanismo innovativo che prevede una riduzione dell’età di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di due anni. 

La platea delle beneficiarie 

Il beneficio per coloro le quali maturano il requisito nell’anno 2023, è riconosciuto solamente a chi si trova in una delle seguenti condizioni:  

  • Prestino assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o ad un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art.3 c.3 L.104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;  
  • Siano riconosciute invalide civili in misura superiore o uguale al 74 per cento;  
  • Siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici in questione il requisito anagrafico viene ridotto a 58 anni a prescindere dal numero di figli.   

Si fa presente che ai fini del diritto alla pensione anticipata “Opzione Donna”, è sufficiente che le condizioni siano soddisfatte alla data di presentazione della domanda di pensione. Non è, pertanto, necessario che tali condizioni perdurino fino alla data di inizio dell’erogazione della prestazione. 

Il trattamento pensionistico ha inizio dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Non ci sono novità riguardanti il calcolo dell’importo pensionistico: il metodo utilizzato rimane interamente contributivo. 

Una consulenza personalizzata 

Andare in pensione con “Opzione Donna” è una scelta da valutare attentamente, soprattutto per quanto riguarda l’importo del trattamento pensionistico: fare questa scelta senza essere consapevoli di ciò, può comportare problemi nella sfera delle future condizioni economiche personali e della propria famiglia.    

Per questo gli operatori del Patronato ACLI sono a tua disposizione per verificare con attenzione la tua situazione e per tutte le fasi del tuo eventuale pensionamento.   

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Lunedì, 13 Maggio 2024 08:54

Welfare Aziendale

LE AZIENDE POSSONO ATTIVARSI PER IL BENESSERE DEI PROPRI DIPENDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE, OTTENENDO AGEVOLAZIONI FISCALI

Un modo innovativo e socialmente efficace di fare impresa: erogare beni e servizi a favore del personale inserito nei processi lavorativi (a qualsiasi titolo e livello) e dei famigliari.

Si va dall’ambito dell’istruzione    a quello dei trasporti pubblici, dall’assistenza sanitaria integrativa alla previdenza complementare, dall’istruzione al servizio sostitutivo della mensa, dall’assistenza agli anziani alla cura dei famigliari non autosufficienti.

Tutti gli interventi di welfare aziendale possono essere previsti dai contratti collettivi o dai regolamenti interni, o semplicemente fatti come donazioni liberali del datore di lavoro.

Interessanti le agevolazioni fiscali che l’azienda può riportare a bilancio, mentre per il lavoratore questi beni e servizi rimangono fuori dal proprio reddito ai fini imponibili.

Argomenti

00:09 Introduzione

00:44 Cos'è il Welfare Aziendale

01:34 I principali beneficiari

02:42 I beni e i servizi disponibili

03:31 Alcuni dei vantaggi per lavoratori e imprese

 

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“Le tre fedeltà sono il cardine dell’azione delle Acli. Lo erano quando l’Associazione è nata, 79 anni fa, e lo sono ancora oggi. La fedeltà alla Chiesa, alla Democrazia ed al mondo del Lavoro. Su ciascuna di queste tre declinazioni si potrebbe argomentare, ma di certo vien da chiedersi se il Lavoro a cui si faceva riferimento nel dopoguerra sia lo stesso di oggi. In particolare, se la dignità del lavoro sia uguale, se chi lavora sia ancora posto nelle condizioni di costruire una famiglia e conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro e, naturalmente, se le mansioni svolte siano effettuate in sicurezza e rispetto per la vita”. Con queste parole il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon, riflette sul Lavoro oggi, proprio mentre ci si appresta a celebrare il 1 Maggio.

“Vien da chiedersi se sia demagogico celebrare la Festa dei lavoratori – prosegue il presidente Cavedon – se pensiamo soltanto alle ultime tragiche morti nella centrale elettrica sull’Appennino bolognese. Un evento drammatico, che ha spezzato più vite, anche molto giovani, ed ha interrotto il percorso di esistenza di più famiglie. Questo non può che essere un Lavoro ingiusto, in cui l’ottica della produttività è subordinata alla sicurezza, quindi il prodotto viene prima dell’uomo che concorre a realizzarlo”.

Nonostante tutto ciò le ACLI di Vicenza aps ritengono si debba ancora parlare del 1 Maggio, ancora accendere la luce sul Lavoro. “Celebrare il 1 Maggio è doveroso per i lavoratori, perché sono loro l’essenza del Lavoro. Non dobbiamo mai dimenticare, però, che i lavoratori sono prima di tutto persone – sottolinea il presidente Cavedon – e questo deve riaccendere la luce su un altro importante tema, l’accesso al mondo del Lavoro. Garantire un’occupazione dignitosa e giustamente remunerata è doveroso per un Paese civile, che vuole crescere e crede nei suoi cittadini”.

Ci sarà un 1 Maggio anche nel futuro, ma le ACLI di Vicenza aps auspicano possa essere dominato da diversi ragionamenti. “Papa Giovanni Paolo II ci ha consegnato la quarta fedeltà: la fedeltà al Futuro. E noi l’abbiamo compresa, accolta e custodita – conclude il presidente Cavedon – ma, soprattutto, cerchiamo di declinarla ogni giorno, nelle attività che le Acli svolgono nel territorio. E vogliamo credere che il 1 Maggio del Futuro sia per i lavoratori e ponga davvero al centro dell’Economia la persona. Finché ciò non accadrà sarà difficile credere che si stia davvero operando per un Lavoro più dignitoso e giusto”.

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Il nesso funzionale tra l’acquisto del sussidio tecnico o dello strumento compensativo e la tipologia di disturbo certificata dal SSN è la base applicativa per poter riconoscere la detrazione del 19% sulle spese effettuate a favore dei minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L’acquisto degli strumenti compensativi e dei sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento (anche delle lingue straniere) o per lo meno che favoriscano la comunicazione verbale in caso di alunni minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) è detraibile nel 730 già da diversi anni, per l’esattezza a partire dall’anno d’imposta 2018 (per avere assistenza sull'elaborazione del modello è possibile affidarsi ai consulenti di CAF ACLI).

Detrazione sussidi DSA: cosa occorre per chiederla

Per usufruire del bonus è fondamentale, ovviamente, che il genitore sia in possesso di una certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale e che le spese siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato. Il documento, indifferentemente, potrebbe comunque anche essere intestato al familiare che ha sostenuto la spese, ma in tal caso non potrebbe mancare il nominativo del familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

Come riportato su Fiscooggi.it, rivista online dell’Agenzia Entrate, “secondo il MIUR sono oltre 250mila i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado affetti da disturbi della lettura, della scrittura e del calcolo (in pratica, tre alunni su cento). Solo per la dislessia (il disturbo mediamente più diffuso), questo numero sale a circa 2 milioni se si considerano anche le persone non in età scolastica”. Cifre dunque considerevoli che meritavano un’attenzione specifica da parte del legislatore.

Sussidi DSA: quali disturbi rientrano nella detrazione

Per chiarire allora in quale campo ci muoviamo, è bene anzitutto definire i disturbi che ricadono nel raggio della detrazione:

  • la dislessia, che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
  • la disgrafia, un disturbo neuromotorio della scrittura;
  • la disortografia, anch’essa, come la disgrafia, relativa all’apprendimento della scrittura, che si manifesta specificatamente nei processi di trascrizione dal linguaggio parlato allo scritto (ad esempio quando, pur pronunciando correttamente un vocabolo, se ne omettono delle doppie al momento di scriverlo);
  • la discalculia, che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.


Si tratta in sostanza di quattro disturbi che possono manifestarsi (separatamente o anche insieme) in presenza di capacità cognitive adeguate, quindi in soggetti di fatto sani – cioè non affetti da patologie neurologiche gravi né da deficit sensoriali –, ma che possono comunque costituire una seria limitazione per alcune attività della vita quotidiana, tra cui appunto l’apprendimento.

Disturbi apprendimento: quali strumenti si detraggono

Come riportato allora nella lettera “e-ter” dell’articolo 15, comma 1, del Tuir, le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per:

  • l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all'apprendimento;
  • l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

 
Ma cosa si intende per “strumenti compensativi”? Sono in pratica quegli strumenti – didattici e tecnologici – che aiutano a svolgere le attività in cui l’alunno è deficitario, “compensando”, quindi, il limite fisiologico del suo processo di apprendimento con un supporto materiale. Parliamo ad esempio:

  • della sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • del registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • dei programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • della calcolatrice o altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
  • infine di altri strumenti, anche se tecnologicamente meno evoluti, come tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

 

Detrazione sussidi DSA: nessuna franchigia sull'importo nel 730

Definendo invece gli aspetti operativi della detrazione, va notato come questa tipologia di spesa non sia stata fatta rientrare nella macro-categoria di quelle mediche tradizionalmente intese. Di conseguenza l’ordinamento non prevede la classica franchigia dei 129,11 euro; ciò significa che la detrazione, applicata sempre nella misura standard del 19%, verrà comunque calcolata sull’intero importo speso e non sulla quota eccedente la suddetta franchigia. Non sono previste nemmeno delle soglie massime di spesa oltre le quali il beneficio sarà inapplicabile, cosa che invece accade con le spese d’istruzione, fermo restando – come si diceva all’inizio – la dimostrazione del nesso funzionale tra lo strumento tecnico acquistato e il disturbo certificato dal SSN.

 

Fonte: www.caf.acli.it

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Arrivare preparati e con tutto in ordine significa evitare ritardi o spiacevoli sorprese. Anomalie apparentemente banali possono provocare ritardi di mesi nella liquidazione della tua futura pensione. Meglio muoversi per tempo, anche due anni prima del compimento dell’età anagrafica: prenota ora il tuo appuntamento.

Molte persone si dedicano a esaminare la propria situazione previdenziale solo quando si avvicina il momento del pensionamento. Questo atteggiamento può comportare spiacevoli sorprese a distanza di anni, poiché potrebbero emergere lacune nei contributi obbligatori a causa di negligenze da parte dei datori di lavoro, mancati accrediti di periodi lavorativi da parte dell’Istituto previdenziale o errori nei dati anagrafici.

 

Proteggiti da spiacevoli sorprese

Avere in ordine il proprio Estratto Conto Contributivo è tanto importante quanto verificare il resoconto del conto corrente bancario. Dev’essere esaminato con attenzione, in modo da garantire che la richiesta di pensione sia un processo gestito con tranquillità e al riparo da eventuali inconvenienti.

I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia

  • Requisito anagrafico: aver compiuto 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne.
  • Requisito contributivo: almeno 20 anni di contributi (1.040 settimane).

Per quanto riguarda il requisito contributivo, è possibile chiedere la pensione di vecchiaia, sempre a 67 anni, con almeno 15 anni di contribuzione (780 settimane) se ci si trova in una delle seguenti condizioni:

  • poter far valere 15 anni di contributi prima del 31 dicembre 1992;
  • essere stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992.

Nel 2024 non sono cambiati i requisiti anagrafici e contributivi per le pensioni di vecchiaia a tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, ed è subordinata al raggiungimento di un requisito contributivo di almeno 20 anni, congiuntamente ad un’età minima di 67 anni.

La domanda di pensione

Per approfondimenti e valutazioni personalizzati e, soprattutto, per la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, prenota il tuo appuntamento o rivolgiti agli operatori del Patronato ACLI presso la sede più vicina: sarai supportato con una consulenza previdenziale completa su misura per te.

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CON IL RECENTE DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA SI AVVIA UNA LUNGA E COMPLESSA RIFORMA DELLA LEGGE 104

A partire dal 30 giugno prossimo parte un percorso articolato che porterà alla modifica delle norme e dei criteri di attuazione per tutta l’area della disabilità.

Vengono rivisti ed aggiornati i percorsi di riconoscimento della disabilità, ridisegnando i confini tra malattia, disabilità e salute con una valutazione multidimensionale in grado garantire alla persona il pieno riconoscimento dei diritti per una concreta integrazione nel proprio contesto sociale.

Dal gennaio del prossimo anno partirà tutta la fase attuativa, con una sperimentazione a campione e una particolare attenzione alla formazione del personale coinvolto nella riforma.

A coordinare il tutto verrà istituita una cabina unica di regia a livello nazionale con il compito di elaborare le linee guida e definire i Livelli Essenziali di Prestazioni (LEP) e i Livelli Essenziali di Assistenza, orientati concretamente ai bisogni e alle aspettative del soggetto interessato.

Argomenti:

00:09 Introduzione

01:13 Valutazione multidimensionale e progetto di vita

02:40 i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per la disabilità

04:33 Le modifiche alla Legge 104

05:09 Info e Contatti CAF e Patronato

 

 

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Domanda:

Nel 2023 ho avuto il contributo di 60 euro (cosiddetto bonus trasporti) per acquistare l’abbonamento al trasporto pubblico di mio figlio studente alle superiori. La quota extra che ho pagato in eccedenza ai 60 euro posso comunque detrarla nel 730?

Sì, per i contribuenti che hanno usufruito del bonus trasporti resta comunque detraibile nel Modello 730 (sempre nel limite massimo di 250 euro) la spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del contributo ricevuto, sostenuta per acquistare l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale .

 

Guarda come prenotare un appuntamento e verifica il nostro elenco documenti!

 

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Martedì, 16 Aprile 2024 06:35

Bonus Psicologo

Dal 18 marzo e fino al 31 maggio sarà possibile fare domanda tramite il portale INPS per il Bonus Psicologo 2024, su cui l’istituto di previdenza aveva già diffuso le informazioni necessarie pubblicando la Circolare 34 dello scorso 15 febbraio. Lo strumento con cui premunirsi ai fini della domanda è sempre l’ISEE (Guarda come prenotare un appuntamento e verifica il nostro elenco documenti)

Bonus Psicologo: chi può chiederlo

Per poter accedere al Bonus Psicologo la conditio sine qua non è un indicatore non superiore a 50.000 euro. Entro questo valore, come già accaduto negli anni precedenti, il principio di erogazione è “stratificato” a seconda della fascia economica nella quale si colloca il valore dell’ISEE del richiedente (lo stesso principio, se si ricorda, era già stato adottato per il Bonus Bebè e viene tutt’oggi applicato anche ai fini dell’Assegno Unico): ossia l’importo del beneficio spettante aumenta col decrescere dell’ISEE e viceversa.

Bonus Psicologo: quanto spetta

Il Bonus Psicologo massimo a cui il singolo richiedente – che deve essere residente in Italia – può avere diritto è di 1.500 euro e viene riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità. Come abbiamo detto il valore ISEE non può superare la soglia dei 50.000 euro, entro la quale il beneficio viene così spartito:

  • in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

 

Bonus Psicologo: come si fa domanda

Ma una volta in possesso dell’ISEE come ci si deve muovere? La domanda per accedere al beneficio – si legge nella Circolare INPS – può essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web INPS, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).


Si può ovviamente presentare domanda per sé stessi, oppure, se genitori, per conto di un figlio minore. In pratica la domanda ha il valore di un’autocertifica nella quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti reddituali sopra indicati, dopodiché la domanda viene sottoposta alle dovute verifiche automatizzate.

Bonus Psicologo: entro quando va speso

Infine, in caso di esito positivo, l’INPS accogliendo la domanda comunica al richiedente l’importo esatto del beneficio associandolo a un determinato codice univoco che andrà indicato al professionista nel momento in cui si inizieranno le sedute di psicoterapia. Si tratta quindi di un codice alfanumerico attraverso cui lo psicologo identificherà il paziente che ha presentato domanda.

Ma il tempo per poter “spendere” il proprio bonus non è illimitato, anche se dal 2023 è stato allungato: se infatti fino al 2022 era prevista una finestra “utile” di 180 giorni, dal 2023 è stata ampliata a 270 giorni decorrenti dalla ricezione del messaggio con l’indicazione del codice univoco e l’importo a disposizione.

fonte: www.caf.acli.it

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L’Assegno di Invalidità Civile è riconosciuto agli invalidi civili con un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità civile compresa tra il 74% ed il 99%. Come per la pensione di invalidità civile parliamo di un sostegno a carattere assistenziale, pertanto vanno rispettati determinati requisiti reddituali.

I destinatari dell’assegno d’invalidità

La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia: a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio.

Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2024, a 313,33 € al mese. Inoltre, non è soggetta al prelievo Irpef.

Il reddito rilevante

Per avere diritto all’Assegno di Invalidità Civile, gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali che, per l’anno 2024, non possono eccedere il valore di 5.725,46 euro. Nella determinazione del reddito rilevante si rammenta che sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Per richiedere assistenza e consulenza su questa prestazione d’invalidità, prenota subito il tuo appuntamento o trova la nostra sede più vicina.

La compatibilità con altre prestazioni di invalidità

L’assegno mensile è incompatibile con le prestazioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate. Non ci sono invece ostacoli al riconoscimento di un’altra prestazione di tipo previdenziale non di invalidità (es. pensione di vecchiaia o pensione anticipata, pensione ai superstiti) fermo restando tuttavia che il limite di reddito annuo personale resti al di sotto del limite di reddito stabilito dalla norma.

La compatibilità con attività lavorativa

Il beneficiario dell’assegno mensile può svolgere attività lavorativa purché non superi il limite di reddito previsto per il riconoscimento della prestazione.

La trasformazione

La prestazione viene attualmente erogata fino al 67° anno di età. Al compimento di suddetta età l’assegno d’invalidità si trasforma automaticamente in assegno sociale.

La tua domanda

Per richiedere assistenza e consulenza su questa prestazione d’invalidità, prenota subito il tuo appuntamento o trova la nostra sede più vicina.

fonte www.patronato.acli.it

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