Articoli filtrati per data: Gennaio 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato i requisiti per le pensioni di vecchiaia a tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, ed è subordinata al raggiungimento di un requisito contributivo di almeno 20 anni, congiuntamente ad un’età minima di 67 anni.

Novità invece per i lavoratori appartenenti al sistema contributivo (primo contributo versato o accredito successivamente al 31.12.1995), dal 1° gennaio 2024 l’accesso a pensione è subordinato al raggiungimento di un importo soglia pari all’Assegno Sociale Inps (pari a 534,41 per il 2024, dato provvisorio), fermo restando il raggiungimento del requisito contributivo di almeno 20 anni, congiuntamente ad un’età minima di 67 anni.

Per questa specifica prestazione economica, la Legge di Bilancio 2024, ha previsto una riduzione del livello soglia per poter ottenere la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

Quali tipi di contribuzione sono considerati validi?

Per la pensione di vecchiaia, è riconosciuta qualsiasi forma di contribuzione, tra cui:

  • Obbligatoria: collegata al normale svolgimento del rapporto di lavoro o all’esercizio di attività lavorative autonome.
  • Figurativa: accreditata gratuitamente in relazione a periodi di malattia, infortunio, maternità (sia durante che al di fuori del rapporto di lavoro), servizio di leva militare, disoccupazione, ecc..
  • Da riscatto (riscatti per laurea ed altre tipologie) o da periodi di ricongiunzione.
  • Da totalizzazione gratuita di periodi di lavoro all’estero nei Paesi convenzionati con l’Italia.

Rimane pure in vigore l’accesso alla pensione di vecchiaia con meno di 20 anni di contributi, esattamente con 15 anni, in casi speciali previsti dalla cosiddetta “Legge Amato”, che contempla tre deroghe particolari.

La domanda di pensione

Per approfondimenti e valutazioni personalizzati e, soprattutto, per la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, rivolgiti agli operatori del Patronato ACLI presso la sede più vicina: sarai supportato con un’assistenza completa su misura per te.

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Per il Canone tv, l’inizio del 2024 è sospeso fra novità e vecchie abitudini. Sul primo versante c’è da registrare ovviamente (buona notizia per gli “abbonati”) l’abbassamento della tassa annua, disposto dalla Legge di Bilancio 2024, da 90 a 70 euro. Nel caso allora dell’utenze già attive al 1° gennaio 2024, l’importo delle rate addebitate ai titolari di utenza elettrica residenziale sarà di 7 euro lungo un arco di 10 addebiti. Nel caso invece delle nuove attivazioni in corso d’anno, l’addebito mensile sarà chiaramente parametrato a seconda della data di attivazione, in rapporto al tempo effettivo di abbonamento che sarà totalizzato alla fine dell’anno. Chi ad esempio dovesse attivare l’utenza elettrica in luglio, invece dei “canonici” 70 euro, pagherà un poker da 9,44 euro a rata.

Canone Rai 2024 passa da 90 a 70 euro: chi può chiedere l’esenzione

Passando invece alle vecchie abitudini, il 31 gennaio (che si avvicina) resta come ogni anno una data dalla doppia valenza: per alcuni infatti rappresenta il primo importate traguardo per chiedere l’esenzione totale dal Canone su tutti e 12 i mesi, mentre per altri, al contrario, è il termine per pagarlo tutto o solo in parte.

Le ragioni per cui si può essere esentati sono due:

  • il non-possesso nell’abitazione principale della tv o più in generale di “apparecchi preposti alla ricezione di radioaudizioni televisive”;
  • il compimento dei 75 anni entro la data del 31 gennaio 2024, condizione che però è vincolata a un altro requisito, di tipo economico, cioè la presenza di un reddito annuo non superiore a 8.000 euro percepito da chi richiede l’esenzione (più eventualmente quello del coniuge o del soggetto unito civilmente) e senza che vi siano ulteriori conviventi titolari di un reddito proprio, ad esempio un figlio o dei fratelli, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

 

Canone tv 2024: come si chiede l’esenzione

In entrambi i casi, per poter concretizzare l’esenzione, è richiesta la trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate a seguito della quale il gestore della fornitura non effettuerà l’addebito del Canone sulla bolletta (le sedi CAF ACLI forniscono assistenza per la trasmissione dell’istanza). Va ricordato che per i non possessori di tv l’istanza ha valore annuale (quindi va ripetuta ogni anno) e se non fosse trasmessa entro il 31 gennaio si sarebbe costretti a pagare le rate per lo meno fino a giugno, perché a quel punto la finestra utile successiva per trasmettere l’istanza di esenzione sarebbe dal 1° febbraio al 30 giugno 2024 in previsione del secondo semestre, quindi in buona sostanza per non pagarlo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Per gli over 75 invece il discorso cambia. Il 31 gennaio rappresenta chiaramente una scadenza solo per coloro che quell’età dovessero effettivamente compierla entro la stessa data. Se invece il compimento del 75° anno dovesse cadere tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2024, l’esenzione sarebbe riconosciuta solo dal secondo semestre. C’è infine da dire che per la categoria over 75 l’esenzione, una volta riconosciuta, vale a vita, quindi se le condizioni reddituali permangono non va ripetuta ogni anno come per i non possessori di tv.

Canone tv 2024: come va pagato fuori dalla bolletta

Per quanto riguarda invece il versamento da eseguire entro il 31.01, questo chiama a raccolta due tipologie di contribuenti:

  • da una parte i componenti delle famiglie che pur non essendo titolari di un contratto elettrico sono comunque tenuti a pagare il Canone (l’esempio classico è quello degli inquilini in affitto dentro abitazioni con utenze registrate a nome del titolare, ma che comunque posseggono la tv);
  • dall’altra i cittadini delle isole minori, la cui fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (allegato al decreto n. 94/2016).


Quindi, per queste categoria, il versamento per il rinnovo del Canone tv potrà essere eseguito tramite Modello F24 (anche in questo caso con l’assistenza delle sedi CAF ACLI):

  • in un’unica soluzione annuale da 70 euro, entro il 31 gennaio
  • in due pagamenti semestrali da 35,73 euro a rata, entro il 31 gennaio e il 31 luglio 
  • in quattro rate trimestrali da 18,62 euro a rata entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
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La “quadra” sul Superbonus è arrivata sul filo di lana, grazie all’accordo raggiunto all’interno della maggioranza trovando spazio nel decreto contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” approvato nel Cdm del 28 dicembre. Il provvedimento contiene quindi l’attesa risposta dell’esecutivo sul destino della maxi detrazione applicata alle opere edilizie. Non sarà una proroga in piena regola, come del resto aveva più volte smentito (e seccamente) l’entourage del ministro Giorgetti nelle settimane antecedenti all'approvazione del testo. La soluzione di compromesso ha portato il timone verso una specie di “sanatoria” emergenziale circoscritta ai “redditi più bassi” (come si legge nel comunicato di palazzo Chigi) che potranno così contare su un fondo ad hoc per reperire le risorse economiche con cui portare a termine i cantieri già avviati del 110%, mentre per tutti l'aliquota ufficiale di Superbonus - come previsto dalla tabella di marcia della scorsa manovra - scenderà ulteriormente dal 90 al 70% a partire dal 1° gennaio 2024.

Proroga Superbonus: nel 2024 scende al 70%

Quindi nessuno slittamento “urbi et orbi” del 110, solo un prolungamento ultra-selettivo che interesserà un insieme limitato di casi. Prima che il Governo approvasse il decreto, la spinta politica proveniente dall’ala forzista della maggioranza era quella di una proroga massiccia della detrazione. L’altra ipotesi che si era fatta avanti era quella di allungare il Superbonus per alcuni giorni del 2024 grazie al cosiddetto “SAL straordinario” (leggi: Stato di avanzamento dei lavori) che in buona sostanza avrebbe ammesso allo sconto del 110 tutte le fatture inviate all’AdE entro il prossimo 12 gennaio (ipotesi anche questa bocciata). Resta comunque inteso che per i lavori eseguiti (e pagati) entro il 31.12.23 sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome potrà essere mantenuta la maxi aliquota del 110%, a condizione però che gli stessi lavori avessero raggiunto alla data del 30.09.22 una percentuale di completamento pari almeno al 30%.

Proroga Superbonus: cosa prevede il decreto del 28 dicembre

Detto questo, il decreto approvato in Cdm il 28 dicembre stabilisce che “al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri ‘Superbonus 110%’ che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi”.

Proroga Superbonus: chi può chiederla

Ecco dunque il nocciolo di questa “toppa” normativa che tampona con una specie di ciambella “assistenziale” un ambito politicamente esposto come il Superbonus. Dovremo quindi attendere le modalità operative con cui il MEF decreterà – tra gennaio e febbraio – le procedure di richiesta del contributo riservato ai redditi inferiori a 15.000 euro. Il comunicato parla esattamente di “percettori” e non di nuclei, quindi ciò fa presumere che nella logica del legislatore la domanda potrebbe essere svincolata dall’ISEE familiare, ma fatta a nome di un’unica persona che nel 2023 non abbia avuto redditi superiori alla soglia indicata, dovendo comunque dimostrare che al 31.12 i lavori avevano raggiunto per lo meno un avanzamento del 60%

 

fonte: www.caf.acli.it

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I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione.

Ora è possibile conteggiare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative a causa della ciclicità della prestazione.

 

Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione

L’INPS precisa che la valutabilità del periodo “non lavorato” è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre non assume rilievo ai fini del versamento contributivo che corrisponde sempre alla retribuzione della prestazione lavorativa.

Viene anche chiarito che:

  • per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima prevista per l’anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore;
  • la nuova norma è applicabile per i periodi di lavoro a partire dal 30 ottobre 1984;
  • non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione.

 

Le domande

Per il diritto alla pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico compresi entro il 31 dicembre 2020, le domande telematiche devono essere presentate all’INPS.

Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili.

Per approfondimenti e valutazioni personalizzati e, soprattutto, per la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, rivolgiti agli operatori del Patronato ACLI presso la sede più vicina: riceverai un’assistenza completa.

Fonte: www.patronato.acli.it

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