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Lunedì, 21 Marzo 2022 14:54

Modello 730 al via: nel menu Superbonus e under 36

Fra riduzione della pressione fiscale, nuovi bonus al debutto e modifiche su bonus preesistenti, il 730/2022 colleziona una serie abbastanza ricca di novità. Si tratta chiaramente di effetti che andranno a incidere sui redditi e le imposte riferite all’anno 2021, e che già nei modelli dell’anno prossimo potremmo trovare mutati in riferimento al 2022 in corso (qui trovate tutti i riferimenti per avere assistenza da CAF ACLI).

Il capitolo della pressione fiscale che allenta la morsa sui redditi da lavoro dipendente è di certo uno dei “piatti forti” del nuovo menu. Parliamo in parole povere dell’ex Bonus Renzi (all’origine pari a 80 euro mensili in più) che dal 1° luglio 2020 il legislatore ha innalzato a 100, per un totale di 1.200 euro annui: quindi una sorta di “quindicesima” dilazionata sulle buste paga nell’arco dei 12 mesi. Tale beneficio, in riferimento all’anno 2021, è stato garantito ai lavoratori dipendenti con redditi complessivi fino a 28.000 euro, soglia che però già da quest’anno (quindi per i redditi 2022) è stata retrocessa a 15.000 euro annui.

Totale debutto, invece, è quello che segna l’ingresso nel 730 del Bonus Prima Casa destinato ai giovani under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro. Si tratta infatti di un’agevolazione istituita nel 2021 (valida per l’esattezza dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022) che comprende non solo delle facilitazioni economiche sul piano dell’accesso al credito per l’acquisto dell’immobile prima casa, ma presuppone anche la possibilità di godere in dichiarazione, per le sole compravendite soggette a IVA, di un credito d’imposta (quindi sostanzialmente una detrazione) pari alla stessa IVA corrisposta nella transazione, a meno che il credito non sia stato già fatto valere nel momento stesso dell’acquisto come sconto sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Per un bonus che debutta, ce n’è qualche altro che si modifica. È il caso ad esempio del Superbonus 110, che nel 2021 ha aggiunto alla schiera dei cosiddetti lavori “trainati” (ovvero quelli detraibili col 110, ma solo se annessi a uno o più interventi “trainanti”) l’eliminazione delle barriere architettoniche. Più esattamente, la conditio sine qua non per abbinare il 110 all’eliminazione delle barriere, è di eseguire quest’ultima – come spiega la guida dell’Agenzia – “congiuntamente” a interventi di messa in sicurezza antisismica oppure di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Anche altri due bonus vengono modificati come il 110, ma in questo caso sarebbe più corretto parlare di ritocchi che non di vere e proprie modifiche. Si tratta in primis del Bonus Mobili, il quale, per le spese sostenute nel 2021, ha visto alzarsi da 10.000 a 16.000 euro la soglia di spesa massima soggetta alla detrazione del 50%: in pratica coloro che nel 2021 dovessero aver speso fino a 16.000 euro, o anche di più, per nuovi arredi o elettrodomestici da collocare in abitazioni soggette a ristrutturazioni, potranno arrivare a detrarre al massimo fino a 8.000 euro; tuttavia, per converso, va anche notato come tale soglia sia stata subito “ricacciata” ai vecchi 10.000 euro dal legislatore della manovra 2022 (quindi con effetto pratico nel 730 del 2023).

L’altro ritocco cui accennavamo è quello applicato alla detrazione sulle spese veterinarie, il cui massimale di spesa detraibile è stato elevato per il 2021 da 500 a 550 euro (ricordiamo comunque che anche per le spese veterinarie agisce la franchigia di 129,11 euro che di fatto rende detraibile al 19% la sola quota di spesa compresa tra il superamento della franchigia e la soglia del massimale).

In ultimo possiamo annotare la presenza di un altro debutto, ovvero la nuova detrazione al 19%, entro una spesa massima di 1.000 euro, per l’iscrizione dei bambini/ragazzi tra 5 e 18 anni (la stessa fascia d’età prevista per la detrazione delle spese sportive) a “conservatori di musica, istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, o a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica”, a condizione però che il reddito complessivo del genitore che detrarrà la spesa non sia superiore a 36.000 euro.

Fonte - Luca Napolitano www.caf.acli.it
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