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Lunedì, 03 Febbraio 2025 13:06

ISEE 2025: le soglie per accedere a bonus/agevolazioni 2025

Nel 2025 cambiano le soglie ISEE per accedere ai bonus/agevolazioni.

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Ecco in dettaglio le soglie  per richiedere bonus e agevolazioni nel 2025.

 

VALORE ISEE

BONUS E AGEVOLAZIONI SOCIALI

Fino ad € 6.000,00

1) SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL): introdotto dall’01/09/23 è una misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione a progetti di: formazione e accompagnamento al lavoro; qualificazione e riqualificazione professionale; politiche attive del lavoro, comunque denominate; progetti utili alla collettività; servizio civile universale. Il SFL prevede, previa domanda all’INPS, la corresponsione di un’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, che sale ad € 500,00 euro mensili (dai 350,00 fino al 2024), condizionato all’effettiva partecipazione alle attività sopra indicate. Tra i requisiti richiesti per la legittima spettanza del sussidio figura un ISEE familiare, in corso di validità, non superiore ad € 6.000,00 annui;

 

2) PRESTAZIONE UNIVERSALE o c.d. BONUS ANZIANI: è rivolta alle persone anziane ultraottantenni non autosufficienti già beneficiarie dell’indennità di accompagnamento. E’ una misura economica (€ 850,00 mensili) che integra l’indennità di accompagnamento per questi soggetti con bisogno assistenziale gravissimo tale da comportare la necessità di una assistenza continua nelle 24 ore, sette giorni su sette. La misura entra in vigore il 01/01/25 (in via sperimentale fino al 31/12/26), si aggiunge all’indennità di accompagnamento ma non anche agli eventuali ulteriori benefici economici corrisposti dagli ATS per l’assistenza domiciliare dell’invalido che, pertanto, saranno assorbiti nel valore della nuova prestazione. Tra i vari requisiti vi è la necessità di possedere un ISEE SOCIOSANITARIO fino ad € 6.000,00 (trattandosi di ISEE socio-sanitario eventualmente può trovare applicazione il c.d. nucleo familiare ristretto). La domanda può essere presentata anche attraverso il PATRONATO ACLI

 

Fino ad € 8.117,17

CARTA ACQUISTI – SOCIAL CARD: è una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, emessa da PostePay S.p.a., utilizzabile negli esercizi abilitati al circuito Mastercard per effettuare i propri acquisti nei negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie nonché presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas. La Carta, ritirata presso gli uffici postali da coloro che hanno trasmesso domanda di sussidio, è ricaricata dallo Stato in misura pari ad € 40,00 mensili. Vengono altresì previste ricariche successive, ogni due mesi, del valore di € 80,00sulla base degli stanziamenti di volta in volta disponibili:

A) PER MAGGIORI DI 65 ANNI.  I principali requisiti: sono essere cittadini italiani ovvero UE (ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria); essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore ad € 8.117,17 all'anno o di importo inferiore ad € 10.822,90 euro all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni; avere un ISEE, in corso di validità, inferiore ad € 8.117,17;non essere, da solo o insieme al coniuge: intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;intestatario/i di utenze elettriche non domestiche; intestatario/i di più di una utenza del gas; proprietario/i di più di un autoveicolo; proprietario/i, con una ≥ al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;proprietario/i, con una quota ≥ al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati fuori dall’Italia o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, > € 15.000,00; non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena

 

B) PER MINORI DI 3 ANNI. I principali requisiti sono essere cittadini italiani ovvero UE (ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria); essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale); avere un ISEE, in corso di validità, inferiore ad € 8.117,17;non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario: : intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;intestatario/i di utenze elettriche non domestiche; intestatario/i di più di una utenza del gas; proprietario/i di più di un autoveicolo; proprietario/i, con una ≥ al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;proprietario/i, con una quota ≥ al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati fuori dall’Italia o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, > € 15.000,00.

 

Fino ad € 9.530,00 (€ 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico)

:BONUS SOCIALE BOLLETTE -

 

A) PER DISAGIO ECONOMICO -  Ogni nucleo familiare ha diritto a un bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, a uno per la fornitura gas e uno per la fornitura idrica, se sono rispettati i requisiti di ammissibilità. Il bonus per disagio economico è riconosciuto alle forniture nell’anno di competenza dell’attestazione ISEE, per 12 mesi. Ogni anno, in presenza di un’attestazione ISEE sottosoglia il nucleo viene inserito nel procedimento automatico. Il valore dell’ISEE deve essere ≤ € 9.350,00. Inoltre, in caso di fornitura diretta: essa deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE [se il contratto è intestato a un altro soggetto (es. proprietario di casa, se l’abitazione è in affitto) il bonus non viene riconosciuto], deve essere una tariffa per uso domestico (per il servizio idrico deve essere uso domestico residente) e deve essere attiva (significa che il servizio è in corso di erogazione) o momentaneamente sospesa per morosità. In caso di fornitura centralizzata La fornitura condominiale di gas o di acqua è utilizzata in locali abitativi ed è attiva (il servizio deve essere in corso di erogazione). Per il servizio idrico, altro requisito necessario per ottenere il bonus è che il nucleo deve essere intestatario di una fornitura elettrica attiva e domestica.

 

B) PER DISAGIO FISICO - Il bonus elettrico per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità. I requisiti per beneficiare del bonus sociale per disagio fisico non sono cambiati rispetto al passato: possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. L'accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Fino ad € 10.140,00

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) – E’ una misura di sostegno economico ai fini dell’inclusione sociale e professionale, che dall’01/01/2024 sostituisce il Reddito di Cittadinanza. La sua erogazione è condizionata al possesso di requisiti di varia natura (economici, di residenza/cittadinanza, di composizione del nucleo familiare) ma soprattutto è legata a doppio filo alla condizione di aderire a un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. L’erogazione dell’assegno è legata a vari requisiti:

 

A) REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE – All’interno del nucleo familiare deve esserci un componente del nucleo familiare che sia disabile e/o minorenne e/o con almeno 60 anni di età e/o in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

 

B) REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO – Al momento della domanda (e per tutta la durata del beneficio) il richiedente deve risultare:

- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o ancora titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.Lgs 251/ 2007;

- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

 

C) REQUISITI SOGGETTIVI:

- Il richiedente non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta;

- all’interno del nucleo familiare non deve esserci un componente che risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie scattate nei 12 mesi precedenti alla domanda di Assegno, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della Legge 604/1966

 

D) REQUISITI ECONOMICI:

- ISEE E REDDITO FAMILIARE – Il richiedente deve essere titolare contemporaneamente di:

a) un valore di ISEE valido ≤ € 10.140,00;

b) un valore del reddito familiare non superiore ad € 6.500,00 annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Qualora invece il nucleo familiare fosse tutto composto da persone di età ≥ 67 anni, o da persone di età ≥ 67 anni assieme ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alzerebbe ad € 8190,00, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

- VALORI E LIMITI DEL PATRIMONIO – E’ necessario che;

- il valore della casa di abitazione sia ≤ € 150.000,00;

- il valore del patrimonio immobiliare complessivo (esclusa la casa di abitazione) calcolato ai fini IMU sia ≤ € 30.000,00 ;

- il valore del patrimonio mobiliare sia ≤ € 6.000,00 accresciuto di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000,00 e incrementato di ulteriori € 1.000,00per ogni minorenne successivo al secondo (i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente in condizione di disabilità e di € 7.500,00per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo);

- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di autoveicoli di cilindrata > 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata > 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

 Fino ad € 15.000,00

CARTA “DEDICATA A TE” - Misura destinata ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe comunale e possesso di certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con valore ≤ € 15.000,00. I beneficiari non devono presentare alcuna domanda, ma sono individuati d’ufficio, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità indicati dal decreto, che tengono conto dei nuclei composti da almeno tre componenti, da componenti minorenni (con precedenza dei più piccoli) e con valore ISEE più basso. La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di € 500,00, attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane SpA. I beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del decreto) possono essere acquistati presso gli esercizi commerciali convenzionati.

 Fino ad € 16.215,00

BONUS ANIMALI DOMESTICI - è un aiuto economico che ha l’obiettivo di contribuire ad alleviare i costi legati alle cure per gli animali d’affezione. Per accedervi è necessario rispettare specifici vincoli di età e di ISEE. Per il triennio 2024-2025-2026, le Regioni dovranno anche sostenere progetti che offrono agevolazioni per spese veterinarie o alimentari per favorire l’adozione di animali da canili e oasi feline da parte di anziani con un valore ISEE ≤ € 16.215,00. La misura sarà attivata nel corso del 2025. Ricordiamo che i contribuenti possono portare in detrazione i costi per la cura degli animali, ma entro il limite di spesa pari ad € 550 euro. La detrazione fiscale è del 19%ed è presente la franchigia di € 129,11

 

Fino ad € 17.227,33 (LIMITE PER PERCEPIRE IMPORTO MASSIMO)

n.b. L’ASSEGNO UNICO per i figli è UNIVERSALE e l’importo minimo viene garantito a tutte le famiglie

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (AUU) - è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 18 anni (fin dal settimo mese di gravidanza e senza altre condizioni) o anche fino ai 21 anni [al ricorrere di determinate condizioni: frequenza da parte del figlio di un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea ovvero svolgimento di un tirocinio o un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo < € 8.000,00 oppure il figlio sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure svolga il servizio civile universale] oppure ancora senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, all’età e al numero dei figli, alle eventuali situazioni di disabilità dei figli. L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È universale perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia € 45.574,96: Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE. L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali la dichiarazione per il relativo calcolo sia rilasciata entro il 30/06.

L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista:una quota variabile progressiva (da un massimo di € 200,99 per ciascun figlio minore con ISEE ≤ € 17.227,33 ad un minimo di € 57,45 per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE ≥ € 45.574,96). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);madri di età inferiore a 21 anni;nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità; figli di età inferiore a un anno; figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli; una quota a titolo di maggiorazioneper compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma. Il beneficio è corrisposto dall’INPS: al richiedente, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Esso è erogato con: accredito su conto corrente bancario o postale; libretto di risparmio dotato di codice IBAN; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; bonifico domiciliato presso lo sportello postale. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo. In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante. Anche in questo caso, l’altro genitore ha facoltà di modificare questa scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali.Per i nuovi nati il beneficio spetta dal settimo mese di gravidanza. Dal mese di marzo 2022 l’Assegno unico e universale ha sostituito le seguenti misure di sostegno alla natalità: il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani); l’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; l’Assegno di natalità (cd. Bonus bebè);le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. L’Assegno è invece compatibile con il Bonus Asilo Nido, con il “nuovo” Bonus Nuove Nascite in vigore dall’01/01/25 e con l’Assegno di maternità erogato tramite i Comuni di residenza. L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori: dipendenti (sia pubblici che privati); autonomi; pensionati; disoccupati; inoccupati. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nel dettaglio: sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; sia residente e domiciliato in Italia; sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. La domanda può essere presentata: da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio; dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato; dai figli, al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante. Per le domande presentate dall’01/03 al 30/06 di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Per le domande presentate dopo il 30/06, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Fino ad € 20.000,00

1) BONUS SOCIALE BOLLETTE PER DISAGIO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO – vedi sezione dedicata a BONUS SOCIALE BOLLETTE;

 

2) CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE - contributo per gli studenti iscritti a Università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE ≤ € 20.000,00 che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio, residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato

 

Fino ad € 20.221,13 (limite ISEE 2024: in attesa limite ISEE 2025)

ASSEGNO DI MATERNITA’ DI BASE (DEI COMUNI) - è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS. Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS. La domanda va presentata al Comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno in base all’ISTAT. In attesa degli importi del 2025 per il 2024 l’importo dell’assegno era pari ad € 404,17 per 5 mensilità (€ 2.020,85) ed un limite ISEE di € 20.221,13.

Fino ad € 25.000,00 (limite per richiedere importo maggiorato € 200,00). n.b. In assenza di ISEE può essere chiesto un bonus fino ad € 100,00

BONUS ELETTRODOMESTICI – è un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo è concesso per l’acquisto di un solo elettrodomestico ed in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo ≤ € 100 per ciascun elettrodomestico (€ 200,00 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE < € 25.000,00). La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT.

Fino ad € 25.000,99 (LIMITE PER PERCEPIRE IMPORTO MASSIMO)

n.b. Il bonus asilo nido spetta in misura inferiore anche per importi ISEE superiori

BONUS ASILO NIDO - consiste in un contributo di sostegno al reddito. L’importo del sussidio spetta in base al valore dell’ISEE minorenni relativo al minore per cui si presenta la domanda. Il bonus è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore/affidatario che sostiene l’onere della retta Spetta alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni (o che compiano tre anni nell’anno solare) e che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato o affetti da gravi patologie croniche certificate. Il genitore può presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni purché entro l’anno solare. La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo in possesso di determinati requisiti. Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili: - ISEE minorenni ≤ € 25.000,00 = € 3.000,00 annui (importo massimo mensile erogabile € 272,73 per 11 mesi); - ISEE minorenni > € 25.000,00 e ≤ € 40.000,00 = € 2.500,00 annui (importo massimo mensile erogabile € 227,27 per 11 mesi); - ISEE minorenni > € 40.000,00 = € 1.500,00 annui (importo massimo mensile erogabile € 136,37 per 11 mesi).

Fino ad € 35.000,00

CARTA DELLA CULTURA - è uno strumento rivolto ai neo-diciottenni, che corrisponde ad un bonus una tantum di € 500,00 da utilizzare per l’acquisto di prodotti culturali. si può utilizzare nell’anno successivo a quello del compimento dei 18 anni. Quindi per il 2025 vi possono accedere i giovani che sono nati nel 2006, ma anche chi si è diplomato nel 2024 non oltre i 19 anni. Per l’accesso vi è un limite ISEE che deve avere un valore ≤ € 35.000,00.

La carta della cultura è eventualmente cumulabile con la c.d. CARTA DEL MERITO che è un altro bonus una tantum di € 500,00 non legato all’ISEE ma concessa a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità con una votazione pari a 100 o 100 e lode entro i 19 anni di età. Le somme ricevute dovranno potranno essere ricevute l’anno successivo a quello del conseguimento della maturità

Fino ad € 40.000,00

1) BONUS NUOVE NASCITE € 1.000,00 (cumulabile con ASSEGNO UNICO UNIVERSALE) - Per il 2025, al fine di incentivare la natalità/contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000,00 (non tassato) per ogni figlio nato/adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE ≤ € 40.000,00. Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente ovvero i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo/ titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

2) FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA – Per accedere al predetto fondo che consente l’accesso ad un finanziamento per l’acquisto della prima casa superiore all’80% del prezzo di acquisto hanno la priorità i giovani con età inferiore ad anni 36, le giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nuclei familiari con tre figli fino a 21 anni. Questi soggetti devono, tra i vari requisiti, possedere un ISEE ≤ € 40.000,00

Superiore ad € 40.000,00

BONUS ASILO NIDO – Vedi sezione sopra dedicata. Il bonus spetta anche ai richiedenti che, in possesso degli altri requisiti, abbiano un ISEE minorenni > € 40.000,00. In tal caso il bonus spetta in ogni caso per un importo pari ad € 1.500,00 annui (importo massimo mensile erogabile € 136,37 per 11 mesi)

Fino ad € 45.000,00

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA – Per accedere al fondo di cui sopra per nuclei familiari con quattro figli fino a 21 anni

Superiore ad € 45.574,96 (oppure in ASSENZA DI ISEE)

n.b. L’ASSEGNO UNICO per i figli è UNIVERSALE e l’importo minimo viene garantito a tutte le famiglie

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (AUU) – Vedi sezione sopra dedicata. L’Assegno UNICO ha carattere di UNIVERSALITA’ e viene garantito un importo minimo a tutte le famiglie. Per le famiglie con ISEE > € 45.574,96 o in ASSENZA DI ISEE viene comunque garantita l’erogazione dell’importo MINIMO di € 57,45 per ciascun figlio

Fino ad € 50.000,00

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA – Per accedere al fondo di cui sopra per nuclei familiari con cinque o più figli fino a 21 anni

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