Spese tracciabili: ai fini della detrazione nel Modello730, la legge non prevede che il contribuente beneficiario debba essere per forza lo stesso che ha eseguito il pagamento con carta/assegno ecc...
Se la fattura, la ricevuta o lo scontrino di spesa sono intestati a Tizio, non fa nulla se il pagamento tracciabile sia stato effettuato con un supporto elettronico intestato a Caio: la detrazione spetterà comunque a Tizio. Tale è la sostanza che si ricava da una risposta dell’Agenzia delle Entrate, in cui viene descritta una situazione nella quale il coniuge A figura formalmente come intestatario del documento di spesa, mentre è il coniuge B che materialmente ha effettuato la spesa tracciabile con la sua carta di credito.
Da qui la domanda: a chi va la detrazione? Può il coniuge A – intestatario del documento di spesa – portarsi in dichiarazione una spesa che di fatto è stata pagata da B? Secondo l’Agenzia delle Entrate sì, perché non viene meno la ratio sostanziale della norma, ovvero quella di “assicurare” l’effettuazione della spesa con metodi tracciabili, a prescindere da quale “tasca” venga poi effettivamente sborsato l’importo.
L’indicazione è di non poco conto, ovviamente in previsione dell’adempimento dichiarativo del Modello 730/2022 (per cui è possibile contattare CAF ACLI), in riferimento all’anno 2021. Ricorderete che dal 2020 è stato introdotto l’obbligo indistinto di effettuare con metodo tracciabile (vedi assegni, bonifici, bancomat, card elettroniche, app, ecc) le spese per cui in dichiarazione vale la detraibilità al 19%, salvo che per i medicinali e per le spese mediche in strutture pubbliche o private convenzionate col SSN.
L’obbligo, allora, nella testa del contribuente comporta il dubbio del supplemento documentale riferito alla spesa e della sua eventuale rilevanza ai fini del beneficio fiscale: se la spesa deve essere tracciata, servirà anche la ricevuta del bancomat? E il bancomat dovrà per forza essere intestato alla stessa persona che poi detrarrà l’onere?
Proprio su questo verte l’interpello dell’Agenzia che con estrema chiarezza risponde: “Si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (cioè in sostanza la fattura del negozio o della ditta, ndr), non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento (cioè la persona titolare della carta, ndr) aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”.
Quindi, in parole povere, torniamo alla premessa: se la fattura – facciamo un esempio – di un dispositivo medico è intestata al coniuge A, ma l’importo del pagamento è partito materialmente dalla carta di credito di B, la detrazione può tranquillamente essere accreditata ad A, perché ciò che più preme al legislatore (la ratio della norma) non è tanto che vi sia corrispondenza fra chi acquista materialmente il bene e chi invece ne è l’intestatario, piuttosto che venga soddisfatto l’obbligo di tracciamento della spesa, a condizione ovviamente che tra la fattura/ricevuta di acquisto e lo scontrino del pagamento vi sia piena corrispondenza sull’importo.
Luca Napolitano - Sede Nazionale Caf Acli
Da qui la domanda: a chi va la detrazione? Può il coniuge A – intestatario del documento di spesa – portarsi in dichiarazione una spesa che di fatto è stata pagata da B? Secondo l’Agenzia delle Entrate sì, perché non viene meno la ratio sostanziale della norma, ovvero quella di “assicurare” l’effettuazione della spesa con metodi tracciabili, a prescindere da quale “tasca” venga poi effettivamente sborsato l’importo.
L’indicazione è di non poco conto, ovviamente in previsione dell’adempimento dichiarativo del Modello 730/2022 (per cui è possibile contattare CAF ACLI), in riferimento all’anno 2021. Ricorderete che dal 2020 è stato introdotto l’obbligo indistinto di effettuare con metodo tracciabile (vedi assegni, bonifici, bancomat, card elettroniche, app, ecc) le spese per cui in dichiarazione vale la detraibilità al 19%, salvo che per i medicinali e per le spese mediche in strutture pubbliche o private convenzionate col SSN.
L’obbligo, allora, nella testa del contribuente comporta il dubbio del supplemento documentale riferito alla spesa e della sua eventuale rilevanza ai fini del beneficio fiscale: se la spesa deve essere tracciata, servirà anche la ricevuta del bancomat? E il bancomat dovrà per forza essere intestato alla stessa persona che poi detrarrà l’onere?
Proprio su questo verte l’interpello dell’Agenzia che con estrema chiarezza risponde: “Si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (cioè in sostanza la fattura del negozio o della ditta, ndr), non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento (cioè la persona titolare della carta, ndr) aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”.
Quindi, in parole povere, torniamo alla premessa: se la fattura – facciamo un esempio – di un dispositivo medico è intestata al coniuge A, ma l’importo del pagamento è partito materialmente dalla carta di credito di B, la detrazione può tranquillamente essere accreditata ad A, perché ciò che più preme al legislatore (la ratio della norma) non è tanto che vi sia corrispondenza fra chi acquista materialmente il bene e chi invece ne è l’intestatario, piuttosto che venga soddisfatto l’obbligo di tracciamento della spesa, a condizione ovviamente che tra la fattura/ricevuta di acquisto e lo scontrino del pagamento vi sia piena corrispondenza sull’importo.
Luca Napolitano - Sede Nazionale Caf Acli