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Lunedì, 07 Febbraio 2022 10:11

La riduzione dell' irpef operata dalla legge del Bilancio 2022

La riduzione dell’IRPEF si ottiene attraverso una rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni; in particolare, nel TUIR, le innovazioni riguardano:

è   l’articolo 11 (determinazione dell’imposta):

  • gli scaglioni di reddito passano da cinque a quattro, con l’eliminazione del quinto e una ridefinizione del terzo e quarto scaglione di reddito;
  • resta inalterata l’aliquota del primo scaglione, diminuiscono le aliquote del secondo e terzo scaglione mentre aumenta l’aliquota del quarto

 

Scaglioni e aliquote precedenti alla legge di Bilancio

Nuovi scaglioni e aliquote

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

 

 è   l’articolo 13 (altre detrazioni)

Aumentano decisamente le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato (comma 1):

 

Formulazione precedente alla legge di Bilancio 2022

Nuova formulazione

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra

1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di

55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di

50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro

Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro.

In questo caso, alcune detrazioni possono aumentare in misura considerevole infatti da un lato la nuova detrazione assorbe anche quella attribuita dall’articolo 2 del Dl 3/2020 (ulteriore detrazione fiscale), ora abrogato, mentre, dall’altro la diversa formulazione delle condizioni per la spettanza del trattamento integrativo di 1.200 euro annui, previsto dall’art. 1 dello stesso decreto, può portare notevoli benefici ai redditi fino a 28.000 euro.

Anche se il reddito complessivo oltre il quale il trattamento integrativo non spetta più passa da 28mila a 15mila euro, è tuttavia previsto che, se il reddito complessivo è compreso tra 15mila e 28mila euro, il trattamento integrativo sia comunque riconosciuto se la somma di alcune detrazioni (per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, erogazioni liberali, spese sanitarie, rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) risulta superiore all’imposta lorda. In tal caso, il bonus spetta per un importo, comunque non superiore a 1.200 euro, pari alla differenza tra la somma di quelle detrazioni e l’imposta lorda.

 Per i titolari di redditi di pensione (comma 3), aumenta la no tax area come conseguenza dell’innalzamento della detrazione da 1.880 euro a 1.955. Cambiano poi gli importi e il calcolo delle detrazioni relative alle altre fasce di reddito.

 

Formulazione precedente alla legge di Bilancio 2022

Nuova formulazione

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000

euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra

1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000

euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di

55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di

50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

 Aumentano anche le detrazioni per i redditi assimilati a quelli per lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro C e per altri redditi indicati nel quadro D al rigo D3 e al rigo D5 (comma 5).

 

Formulazione precedente alla legge di Bilancio 2022

Nuova formulazione

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a

55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di

50.200 euro.;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se

l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di

50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

   

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Per comprendere, anche visivamente, la portata di tali modifiche in relazione ai tre diversi gruppi di contribuenti (dipendenti, pensionati, percettori di redditi per attività assimilate al lavoro dipendente, al lavoro autonomo e occasionale) nelle pagine seguenti proponiamo alcune simulazioni.

  

Reddito da lavoro dipendente e assimilato

Previgente normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

Trattamento integrativo

Ulteriore detrazione

IRPEF netta

14.500,00

3.335,00

1.586,85

1.200,00

 

548,15

15.000,00

3.450,00

1.564,30

1.200,00

 

685,70

19.000,00

4.530,00

1.383,90

1.200,00

 

1.946,10

21.000,00

5.070,00

1.293,70

1.200,00

 

2.576,30

25.050,00

6.163,50

1.111,05

1.200,00

 

3.852,46

28.500,00

7.150,00

959,89

 

591,43

5.598,68

30.000,00

7.720,00

905,56

 

565,71

6.248,73

32.000,00

8.480,00

833,11

 

531,43

7.115,46

38.000,00

10.760,00

615,78

 

192,00

9.952,22

45.000,00

13.420,00

362,22

 

 

13.057,78

60.000,00

19.270,00

 

 

 

19.270,00

120.000,00

44.770,00

 

 

 

44.770,00

 

Attuale normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

Trattamento integrativo

IRPEF

netta

Differenza

14.500,00

3.335,00

1.880,00

1.200,00

255,00

293,15

15.000,00

3.450,00

1.880,00

1.200,00

370,00

315,70

19.000,00

4.450,00

3.232,31

*

1.217,69

728,41

21.000,00

4.950,00

2.938,46

*

2.011,54

564,76

25.050,00

5.962,50

2.408,42

*

3.554,08

298,38

28.500,00

6.875,00

1.931,59

 

4.943,41

655,27

30.000,00

7.400,00

1.801,36

 

5.598,64

650,09

32.000,00

8.100,00

1.627,73

 

6.472,27

643,19

38.000,00

10.200,00

1.041,82

 

9.158,18

794,04

45.000,00

12.650,00

434,09

 

12.215,91

841,87

60.000,00

18.700,00

 

 

18.700,00

570,00

120.000,00

44.500,00

 

 

44.500,00

270,00

* Se il reddito complessivo è compreso tra 15mila e 28mila euro, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni previste dal secondo periodo dell’art. 1, comma 1 del DL 3/2020 sia superiore all’imposta lorda.

 

Reddito da pensione

Previgente normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

IRPEF netta

14.500,00

3.335,00

1.338,64

1.996,36

15.000,00

3.450,00

1.297,00

2.153,00

19.000,00

4.530,00

1.167,30

3.362,70

21.000,00

5.070,00

1.102,45

3.967,55

25.000,00

6.150,00

972,75

5.177,25

25.050,00

6.163,50

971,13

5.192,37

28.500,00

7.150,00

859,26

6.290,74

30.000,00

7.720,00

810,63

6.909,38

38.000,00

10.760,00

551,23

10.208,78

45.000,00

13.420,00

324,25

13.095,75

60.000,00

19.270,00

 

19.270,00

120.000,00

44.770,00

 

44.770,00

 

Attuale normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

IRPEF netta

Differenza

14.500,00

3.335,00

1.568,85

1.766,15

230,20

15.000,00

3.450,00

1.536,67

1.913,33

239,67

19.000,00

4.450,00

1.279,23

3.170,77

191,93

21.000,00

4.950,00

1.150,51

3.799,49

168,06

25.000,00

5.950,00

893,08

5.056,92

120,33

25.050,00

5.965,50

923,25

5.042,25

150,12

28.500,00

6.875,00

802,50

6.072,50

218,24

30.000,00

7.400,00

700,00

6.700,00

209,38

38.000,00

10.200,00

420,00

9.780,00

428,78

45.000,00

12.650,00

175,00

12.475,00

620,75

60.000,00

18.700,00

 

18.700,00

570,00

120.000,00

44.500,00

 

44.500,00

270,00

  

Altri redditi

Previgente normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

IRPEF netta

14.500,00

3.335,00

890,68

2.444,32

15.000,00

3.450,00

879,68

2.570,32

19.000,00

4.530,00

791,71

3.738,29

21.000,00

5.070,00

747,73

4.322,27

24.000,00

5.880,00

681,75

5.198,25

25.000,00

6.150,00

659,76

5.490,24

28.500,00

7.150,00

582,79

6.567,21

30.000,00

7.720,00

549,80

7.170,20

32.000,00

8.480,00

505,82

7.974,18

38.000,00

10.760,00

373,86

10.386,14

 

Attuale normativa

Reddito complessivo

 

IRPEF lorda

 

Detrazione

 

IRPEF netta

 

Differenza

14.500,00

3.335,00

1.009,00

2.326,00

118,32

15.000,00

3.450,00

992,00

2.458,00

112,32

19.000,00

4.450,00

806,00

3.644,00

94,29

21.000,00

4.950,00

738,00

4.212,00

110,27

24.000,00

5.700,00

636,00

5.064,00

134,25

25.000,00

5.950,00

602,00

5.348,00

142,24

28.500,00

6.875,00

488,64

6.386,36

180,85

30.000,00

7.400,00

454,55

6.945,45

224,74

32.000,00

8.100,00

409,09

7.690,91

283,27

38.000,00

10.200,00

272,73

9.927,27

458,86

 

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