Lunedì, 18 Ottobre 2021 09:18

Sconto in fattura e cessione del credito

Differenza tra cessione del credito e sconto in fattura

La differenza che corre tra la cessione del credito e lo sconto in fattura possiamo sintetizzarla così:

  • lo “sconto in fattura” permette di vedersi abbattuto il costo dei lavori direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori (nella sostanza sino all’importo massimo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di riferimento);
  • la “cessione del credito” presuppone la cessione vera e propria della detrazione fiscale da parte del contribuente all’indirizzo di un ente terzo (fornitori di beni, esercenti di attività autonome, banche, società, ecc.) in cambio del rimborso fino a un importo massimo corrispondente alla somma altrimenti detratta in dichiarazione.

Come funziona lo sconto in fattura e come funziona la cessione del credito?

È necessaria una premessa: ovviamente, sia in caso di cessione che in caso di sconto, la volontà del contribuente deve pur sempre trovare la disponibilità della ditta (per lo sconto) o di un ente terzo (per la cessione) a portare a termine l’opzione. Detto questo:

  • lo sconto in fatturacomporta un vero e proprio sconto sul costo dei lavori corrispondente alla percentuale della detrazione altrimenti applicata in dichiarazione. Se ad esempio il contribuente opta per lo sconto su dei lavori detraibili col Bonus Ristrutturazioni al 50%, ecco che lo sconto corrispettivo in fattura sarebbe appunto del 50%. Resta fermo che l’unica detrazione per cui, per ovvie ragioni, lo sconto in fattura non potrebbe mai equiparare la percentuale di detrazione fiscale è proprio il Superbonus 110%, per il quale lo sconto in fattura può al massimo pareggiare il totale dei costi (quindi in sostanza optando per lo sconto in fattura su lavori detraibili col Superbonus si può avere al massimo l’abbattimento totale della fattura, ma si perderebbe quel 10% in più recuperabile invece tramite dichiarazione);
  • la cessione del creditocomporta invece in primis il pagamento effettivo dei lavori, regolarmente fatturati e bonificati, e quindi la stipula di un accordo finanziario tra il contribuente che cede la detrazione e l’ente cessionario. Infine, l’ente cessionario, in cambio del beneficio fiscale ceduto, avvierà un piano di rimborso per “restituire” al contribuente fino alla quota corrispondete alla detrazione fiscale.

Cosa scegliere fra cessione del credito e sconto in fattura?

Entrambe le soluzioni sono vantaggiose per il contribuente che può beneficiare della detrazione sulle spese. Rimane una scelta libera, ma la prerogativa è che la controparte acconsenta all’operazione e che la scelta sia comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Per quali lavori è possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura?

A introdurre la chance alternativa della cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione alla “galassia” dei bonus casa è stato l’articolo 121 del Dl 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”). La norma è rivolta a coloro che sostengono - negli anni 2020 e 2021 - le seguenti tipologie di lavori:

  • trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus;
  • recupero del patrimonio edilizio che beneficiano del Bonus Ristrutturazioni(in particolare gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);
  • riqualificazione energetica rientranti nell’Ecobonus;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti rientranti nel Bonus Facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Chi può usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura?

La scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura al posto della fruizione diretta del bonus nel Modello 730 o nel Modello REDDITI, è in pratica sempre percorribile per il contribuente, che dunque può prenderla in considerazione:

  • quando sussiste la cosiddetta incapienza fiscale, cioè quando la sua imposta, per via del reddito basso, non potrebbe mai permettergli di godere pienamente del bonus per tutta la sua durata pluriennale;
  • oppure semplicemente per sua volontà, laddove preferisse adottare la cessione o lo sconto invece della detrazione.

Cessione del credito e sconto in fattura: come fare?

L’opzione della cessione o dello sconto va esercitata per forza tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, un’apposita comunicazione con cui verrà notificata la rinuncia al bonus fiscale in luogo della sua cessione o dello sconto applicato in fattura. Per semplificare l’operazione, il contribuente può avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Ciò significa che le sedi CAF ACLI sono disponibili ad assistervi nel disbrigo di tale procedura, senza la quale non sarebbe infatti possibile portare a termine l’opzione.

Superbonus e cessione del credito o sconto in fattura

Nel caso in cui la rinuncia riguardi il Superbonus, l’opzione cessione/sconto richiederà anche l’apposizione del visto di conformità da parte dell’intermediario abilitato, cioè in pratica l’acquisizione dei documenti che dimostrano la spettanza della detrazione ceduta, servizio anch’esso per cui le  sedi CAF ACLI sono disponibili a darvi assistenza.

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