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Venerdì, 04 Dicembre 2020 08:23

Pagamento con mezzi tracciabili e dichiarazione dei redditi

Dal 1 gennaio 2020, alcune tipologie di spese che si porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi 2021 non possono più essere pagate in contanti, ma solo con metodi di pagamento tracciabili: bancomat, carte di credito/debito (anche prepagate) e moneta elettronica, bonifico bancario/postale, bollettino postale, assegno.
Unica eccezione sono le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema sanitario nazionale (pubbliche o accreditate) per le quali è ancora agevolabile fiscalmente il pagamento in contanti.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito degli importanti chiarimenti:
1) il caso specifico nell’esempio prospettato dall’Agenzia delle Entrate era quello del marito che paga la spesa medica della moglie con la sua carta di credito.
In linee generale, ai fini delle detrazioni, l'Agenzia ha risposto che l’onere può essere considerato sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche se non è l’esecutore materiale del pagamento. Pertanto, se un soggetto è intestatario, ad esempio, della fattura di una spesa medica, quest’ultimo può portarsi in detrazione la spesa nella propria dichiarazione dei redditi, purché il pagamento avvenga con mezzi tracciabili, anche nei casi in cui materialmente l’esecutore del pagamento non sia lo stesso soggetto. Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da altro contribuente, fornendo al Caf un documento che provi la transazione/pagamento con ricevuta bancomat o estratto conto o bollettino postale, o MAV;
2) in mancanza delle ricevute comprovanti il pagamento con mezzo tracciabile, la detraibilità è comunque assicurata attraverso l’annotazione in fattura da parte dell’esercente, commerciante, venditore, Ente, ecc… che ha ricevuto la somma ed eseguito la prestazioni che attesti di avere percepito l’incasso attraverso mezzi tracciabili.

Spese per le quali dal 1 gennaio 2020 è obbligatorio l’utilizzo dei mezzi tracciabili ai fini della detrazione:
• Interessi passivi ed oneri accessori per mutui ipotecari per acquisto immobili; 
• I compensi corrisposti ai mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale; 
• Spese sanitarie (con l’eccezione delle spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate); 
• Spese veterinarie; 
• Le spese sostenute dai soggetti sordomuti per servizi di interpretariato; 
• Spese per istruzione universitaria; 
• Spese per la frequenza scolastica; 
• Le spese sostenute in favore di soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA); 
• Spese funebri; 
• Spese per gli addetti all’assistenza personale (badanti)delle persone non autosufficienti; 
• Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi tra i 5 e 18 anni; 
• Le erogazioni liberali alle Associazioni Sportive Dilettantistiche; 
• Spese per canoni locazione sostenute da studenti fuori sede; 
• Erogazioni liberali in genere; 
• Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; 
• Premi per assicurazioni sulla vita, infortuni, morte, invalidità permanente, per rischio di non autosufficienza; 
• Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

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