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Martedì, 02 Aprile 2024 08:16

Indennità di accompagnamento 531,76 € al mese: requisiti e domanda

L’Indennità di Accompagnamento per l’anno 2024 è pari a 531,76 €, spetta per 12 mensilità con un importo totale annuo pari a 6.381,12 euro. Al pari delle altre provvidenze assistenziali, è esente da Irpef cioè non è tassato e non va dichiarato in denuncia dei redditi nè concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l’attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo stato. L’indennità viene erogata al “solo titolo della minorazione” cioè a prescindere dal requisito reddituale, personale, coniugale o familiare dell’avente diritto. 

La domanda 

I requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl. Il verbale emesso viene poi verificato dall’Inps che può o meno convalidarlo per poi procedere anche ad un’ulteriore visita. Questo l’iter: richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell’invalidità civile, quindi sia alla nascita che al momento dell’insorgere della disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia si presenta telematicamente la domanda all’Inps; l’assegno viene corrisposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Per richiedere assistenza e consulenza per la domanda di Indennità di Accompagnamento, prenota qui il tuo appuntamento o trova la nostra sede più vicina.

La cumulabilità della prestazione 

L’indennità non è cumulabile con analoghi trattamenti di accompagnamento concessi per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L’indennità è cumulabile invece con tutti gli altri trattamenti assistenziali e previdenziali (pensioni dirette o indirette) erogate dagli enti di previdenza. La prestazione peraltro è compatibile altresì con lo svolgimento di attività lavorativa senza alcun limite di reddito.

Le condizioni di erogabilità 

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi; il day hospital non è invece considerato ricovero è pertanto non influisce sull’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Si ricorda che secondo la legge, per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.

La tua domanda 

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