Non serve più la certificazione di handicap o d’invalidità per chiedere l’IVA al 4% sull’acquisto del veicolo. Con la Risoluzione 40/E del 7 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce la semplificazione normativa che il Dl 121/2021 ha introdotto sui benefici IVA a vantaggio delle persone invalide abilitate alla guida, per le quali basterà presentare al concessionario la patente o addirittura il solo “foglio rosa”.
L’Agenzia ha voluto redigere la suddetta risoluzione, prendendo spunto dalle richieste di chiarimento di un’associazione che svolge attività a sostegno della mobilità personale, di guida e trasporto pubblico/privato con particolare riguardo alla tutela delle persone disabili. I dubbi dell’associazione vertevano appunto sulle novità normative introdotte per semplificare l’applicazione delle agevolazioni fiscali sull’acquisto dei veicoli destinati ai disabili e in particolare su come rapportarsi con le case commerciali.
L’Agenzia chiarisce quindi che il Dl 121/2021, rispetto alla legislazione precedente (Legge n. 97/1986 che introduceva l’aliquota IVA ridotta sulla cessione di veicoli “adattati ad invalidi” + successiva Legge n. 449/1997), ha previsto un alleggerimento della documentazione da produrre agli occhi del venditore, che in estrema sintesi prevede esclusivamente:
Laddove invece non fosse ancora disponibile la patente di guida sarebbe sufficiente produrre il “foglio rosa”, anch’esso con l’indicazione degli adattamenti necessari alla guida del veicolo. In tal caso però il beneficio, una volta applicato, decadrebbe se la persona non acquisisse la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data di acquisto del veicolo
L’Agenzia ha voluto redigere la suddetta risoluzione, prendendo spunto dalle richieste di chiarimento di un’associazione che svolge attività a sostegno della mobilità personale, di guida e trasporto pubblico/privato con particolare riguardo alla tutela delle persone disabili. I dubbi dell’associazione vertevano appunto sulle novità normative introdotte per semplificare l’applicazione delle agevolazioni fiscali sull’acquisto dei veicoli destinati ai disabili e in particolare su come rapportarsi con le case commerciali.
L’Agenzia chiarisce quindi che il Dl 121/2021, rispetto alla legislazione precedente (Legge n. 97/1986 che introduceva l’aliquota IVA ridotta sulla cessione di veicoli “adattati ad invalidi” + successiva Legge n. 449/1997), ha previsto un alleggerimento della documentazione da produrre agli occhi del venditore, che in estrema sintesi prevede esclusivamente:
- una copia della patente posseduta, contenente l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalla commissione medica locale;
- l’atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato già effettuato un acquisto o l’importazione di altro veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata.
Laddove invece non fosse ancora disponibile la patente di guida sarebbe sufficiente produrre il “foglio rosa”, anch’esso con l’indicazione degli adattamenti necessari alla guida del veicolo. In tal caso però il beneficio, una volta applicato, decadrebbe se la persona non acquisisse la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data di acquisto del veicolo