Pronte le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un ISEE non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022 (ai fini del calcolo ISEE è possibile rivolgersi ai consulenti CAF ACLI tramite le sedi CAF ACLI
Chi ne ha diritto?
Il bonus prima casa under trentasei spetta a chi non ha ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui viene fatto il rogito e ha un Isee massimo di 40.000 euro. Pertanto, se si stipula il rogito a gennaio 2022 e a giugno dello stesso anno si compie 36 anni non si ha il diritto al bonus. Inoltre, l’Isee da utilizzare dovrà essere in corso di validità all’atto del rogito, quindi va richiesto necessariamente prima, infatti i suoi estremi andranno indicati anche nell’atto redatto dal notaio incaricato della compravendita.
Se uno solo degli acquirenti ha meno di 36 anni, solo lui può usare il bonus under 36 per la quota di sua spettanza, l’altro acquirente o gli altri acquirenti utilizzano i benefici prima casa se ne hanno i requisiti; in caso contrario devono versare le imposte dovute in misura piena.
Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso
Vantaggi?
L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.
Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.
La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)