Con circolare n. 107 del 23 settembre 2020, l’Inps ha fornito le proprie indicazioni tecnico operative in ordine all’estensione del cosiddetto incremento al milione (attuali 651,51 euro mensili) agli invalidi di età compresa tra 18 e 59 anni disposto, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, dall’art. 15 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto).
I beneficiari:
- invalidi civili totali, sordi e ciechi civili assoluti titolari di pensione;
- titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 222/1984.
Come indicato nella circolare Inps n. 107/2020, agli ultrasessantenni la maggiorazione è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi necessaria nessuna domanda da parte degli interessati.
L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, saranno poi messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, in cumulo con il coniuge).
Pensioni di inabilità. Per gli inabili al lavoro, titolari di pensione di inabilità ex art. 2 L. 222/1984, l’Inps ha previsto che l’incremento al milione agli invalidi di età compresa tra 18 e 59 anni sia subordinato alla presentazione di specifica domanda, con decorrenza del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla presentazione stessa (Messaggio Inps n. 3647 del 9 ottobre 2020).
L’Inps ha comunicato che, per i titolari sia di prestazione di inabilità L. 222/1984, che di prestazioni erogate agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, la ricostituzione verrà materialmente effettuata solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate a favore degli invalidi civili.
In caso di titolarità sia di invalidità civile che di inabilità L. 222/1984, il criterio adottato dall’Istituto è quello di attribuire la maggiorazione sulla prestazione di invalidità civile.
Posizioni che dovranno essere incrementate d’ufficio
Se i redditi personali dei soggetti hanno subito variazioni nel 2020, o non sono stati comunicati all’Inps attraverso le previste modalità, non sarà possibile per l’ente procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione. In tali casi, dovrà essere presentata una domanda di ricostituzione reddituale, ma si dovrà attendere il 2021, dopo alcuni mesi, per capire meglio chi non ha ricevuto l’incremento ed avere gli strumenti per verificare la modalità di calcolo applicata.