Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUUF) – D.Lgs. n. 230/2021

Fonte:  Informativa INPS

 

CHE COS’È 

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio  a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti  di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e  del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 

L’assegno è definito: 

• unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi 

diretti a sostenere la genitorialità e la natalità; 

• universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. 

 

A CHI È RIVOLTO  

L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:  

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;  
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:  
    1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;  
    2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;  
    3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;  
    4. svolga il servizio civile universale;  
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.  

 

 

COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA 

L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità. 

Devo essere quindi in possesso di Isee . 

L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla  soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti  dalla normativa. 

 

COME FARE L’ISEE 

Per ottenere l’ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare  l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID,  carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità  ordinaria o precompilata. In quest’ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro  poche ore dalla richiesta. 

SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA? 

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è  corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda. 

COME MI VERRA’ PAGATO L’IMPORTO E QUANDO? 

L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con  richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale,  mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del  bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è erogato al tutore o affidatario nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare. 

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC. 

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza. 

<<Modalità di ripartizione dell’assegno

 In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente 

 Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota  

 Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno>>. 

 

AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L’INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022  sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno: 

• premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani); 

• assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

• assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; 

• assegno di natalità (cd. Bonus bebè), 

• detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. 

L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. 

 

NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ 

L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare. 

 

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Dichiarazioni di responsabilità 

Dichiarazione di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 

 

  • Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo  familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

- Di non percepire il reddito di cittadinanza; 

- Essere residente e domiciliato in Italia; 

- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata 

almeno semestrale.  

  

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alcune FAQ aggiornate al 4 gennaio 2022 

 

1. Quando si potrà richiedere l’assegno unico? 

Da gennaio 2022, ma bisogna ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un Isee valido È possibile anche presentare la domanda senza Isee ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’assegno unico. Sarà comunque possibile presentare l’Isee successivamente. In questo caso l’importo dell’assegno sarà determinato in base al valore ISEE per il proprio nucleo familiare. Per coloro che presentano ISEE entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi spettanti in base al valore dell’ISEE presentato a decorrere dal mese di marzo 2022. ATTENZIONE: È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee. 

5. Posso richiedere l’assegno unico se sono in stato di gravidanza? 

Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita. 

 11. Bisogna presentare la domanda a gennaio? 

Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza da marzo. 

19. L’assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi? 

L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. 

22. In tutti i casi in cui si sceglie di percepire al 100% l’assegno unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali? 

No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Il secondo genitore però ha la facoltà di modificare successivamente la scelta del primo, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (iban, bonifico domiciliato ecc.). 

 24. Chi ha il figlio con legge 104 articolo 3 comma 3, ma non presenta ISEE deve solo dichiararlo senza aggiungere altro? 

Sì. Non deve fare altro 

30. Cosa succederà alle detrazioni e assegno moglie a carico nel 2022, con l'ingresso dell'assegno unico perderemo quello della moglie? 

Rimangono le detrazioni per gli altri familiari ivi inclusi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico. 

31. Se vivo con mia figlia, mia mamma e mio fratello nei componenti del nucleo devo indicare anche loro? 

Il nucleo è quello costituito con le regole Isee (anche se non lo presentano) quindi la risposta è affermativa. 

32. Genitori separati, figlio minore disabile che vive con la madre. Si deve presentare anche Isee dell'altro genitore che non vive con noi? 

No, per i separati non si applica l’Isee minorenni. 

35. Per fare domanda una volta entrate nell’ottavo mese di gravidanza, il sistema mi chiede il codice fiscale del bambino e non mi fa andare avanti? Come posso fare visto che la norma prevede tale possibilità? 

Non si deve fare domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di assegno (settima e ottava), oltre quella corrente. 

37. In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla? 

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su “Rinuncia” facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e NON “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta. 

38. Saranno ancora necessarie le autorizzazioni come per gli ANF? 

No, non saranno richieste. 

39. Quanto dura la domanda per l’assegno unico? 

La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.  

40. Cosa succede a chi presenta domanda a luglio? 

Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese  successivo a quello di presentazione. 

42. Per i figli maggiorenni chi deve fare domanda? 

Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita. 

45. L’assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi? 

L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da flaggare in base alla situazione familiare. 

46. Se devo dividere l’assegno unico al 50%? 

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata. 

47. Se il figlio è in affidamento esclusivo con ordinanza del giudice? 

Il pagamento in misura intera sarà del genitore affidatario. 

48. Come fare in caso di affidamento condiviso? 

Nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito. 

 51. Quale ISEE devono presentare le famiglie affidatarie di minori per la domanda di Assegno Unico? 

In caso di affidamento flaggando la casella relativa all’affidamento preadottivo, per la corretta compilazione della DSU ai fini ISEE, occorre distinguere le varie ipotesi previste dall’articolo 3 del dpcm 159/2013. La scelta di collocare il minore in un nucleo piuttosto che in un altro, dipende dal tipo di affidamento che si evincedal provvedimento del giudice del tribunale minorile: 

- Il minore in affidamento temporaneo oppure collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé (quindi si aggancia l’ISEE del minore); facoltativamente però il genitore affidatario lo può considerare parte del proprio nucleo familiare 

- Il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. 

In ogni caso nella domanda di Assegno Unico verrà preso in considerazione “sempre l’ISEE del nucleo familiare in cui risulta inserito il minore”. 

52. Inserendo l’ISEE successivamente quando percepirò la quota di assegno unico aggiuntiva rispetto alla quota minima dovuta senza ISEE? 

Il conguaglio degli importi dovuti in base a ISEE rispetto a quota minima a decorrere da marzo 2022 avverrà a luglio per gli ISEE presentati entro giugno. 

Fonte:  Informativa INPS

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