Articoli filtrati per data: Settembre 2024

Le ACLI di Vicenza aps esprimono la loro preoccupazione ed una condanna ferma e decisa per l'invasione russa dell'Ucraina e per le conseguenze che tale atto sta causando a civili inermi ed alle istituzioni democratiche pubbliche e private del Paese.
“Sebbene siano stati attivati sforzi diplomatici intensi in queste ultime settimane, al fine di prevenire l'attacco militare – commenta il presidente provinciale delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon – il presidente russo Putin ha scelto la via dei muscoli e della forza per imporre un suo preciso scopo geopolitico: una pseudo restaurazione dell'Urss. La scusa di andare in soccorso delle repubbliche in maggioranza filorusse del Donetsk e Luhansk nel Donbass è stata fin da subito poco credibile, visto l'immenso numero di truppe schierate da mesi al confine con l'Ucraina: l'intento era ben diverso ed in queste ore ne abbiamo la prova. La storia stessa, con l'annessione, di fatto, dei territori di Abkhazia, Ossezia e Transnistria georgiani e più recentemente della Crimea, dimostra come la strategia fagocitante voluta da Putin verso le ex repubbliche sovietiche sia in atto da più di 20 anni”.
Il punto di vista delle ACLI di Vicenza aps è chiaro: “La Nato ha delle colpe, sia con il precedente storico dell'intervento in Serbia e del bombardamento di Belgrado, che con la possibile adesione dell'Ucraina all'Alleanza Atlantica, visto che era ben noto come tale adesione avrebbe aumentato il sentore di minaccia ed accerchiamento per la Russia. L'Europa stessa, da questa situazione, dovrà trarne le dovute conclusioni e fare un passo decisivo verso la costituzione di una difesa comune strutturata: poggiare le proprie necessità di difesa solamente sull'intervento americano non è più sufficiente”.
Il contesto europeo è preoccupante. “Non possiamo non evidenziare – sottolinea il presidente Cavedon – come sia stato a tratti deprimente vedere diversi leaders europei andare a trattare con Putin, anziché avere un unico interlocutore europeo che chiarisse le posizioni dell'Ue: solamente un'Europa più unita e che parli con un'unica voce potrà essere credibile e salvaguardare le libertà acquisite dal dopoguerra ad oggi. Quanto sta succedendo in queste ore evidenzia la fragilità di alcuni Stati europei, in particolare dell'Italia, sul versante energetico: urge un piano strategico che ci permetta di sganciarci dal cappio del gas russo”.
Le ACLI di Vicenza aps aderiranno alla giornata di digiuno per la pace promossa per il prossimo 2 marzo da Papa Francesco, con la speranza, seppur tenue, che l'attacco russo ora in atto si esaurisca rapidamente e con il minor numero di vittime possibile: il rischio di una guerra civile nel cuore dell'Europa è un rischio molto elevato che avrà ripercussioni su tutti noi.
“Le risoluzioni dei conflitti internazionali basati sull’uso delle armi – conclude il presidente Cavedon – non portano mai a soluzioni giuste, stabili e costruttive: la storia ce lo insegna”.

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In attuazione di quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 365 e 366 Legge 178/2020) INPS comunica l’apertura delle procedure per richiedere il nuovo contributo economico a sostegno delle famiglie con basso reddito e con figli disabili a carico.

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2021 sono stati individuati i destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi.

Possono richiedere il bonus i genitori con figlio/i disabili a carico (per figlio a carico, si intende un figlio con reddito non superiore a 4.000 euro, se entro i 24 anni di età, e non superiore a 2.840,51 euro se maggiore di 24 anni), la cui disabilità dovrà essere riconosciuta nella misura non inferiore al 60%.

I possibili beneficiari sono:

  • genitori disoccupati o monoreddito (con reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro o 4.800 euro se autonomi);
  • nuclei familiari monoparentali (con ISEE non superiore a 3.000 euro).

Il contributo è erogato su richiesta dell’interessato per gli anni 2021, 2022 e 202

Andrà anche allegata l’autocertificazione del possesso dei requisiti e da subito indicata la scelta della modalità di messa in pagamento: 

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.

Il bonus sarà erogato da Inps con cadenza mensile per l’intero anno e vedrà un importo variabile, fino ad un massimo di 500 euro netti. L’importo del bonus, in base al numero di figli disabili a carico, varierà tra 150 per un solo figlio, 300 euro per due figli e 500 euro per tre o più figli.

INPS comunica inoltre che il contributo è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito.

 

Ricordiamo che andrà comunicata a Inps ogni variazione sulla perdita del diritto al bonus, che decade in caso di:

  • decesso del figlio;
  • perdita della potestà genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi o ricovero presso una struttura residenziale di cura a carico dello Stato.

I genitori interessati a presentare la domanda possono rivolgersi alle sedi del Patronato Acli di Vicenza previo appuntamento.

I nostri operatori sono pronti a darti assistenza in caso di eventuali richieste:  

Prenota il tuo appuntamento ti aspettiamo!

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Mangiare sano non è poi così difficile: alcuni suggerimenti semplici, di facile e graduale attuazione

Tutti siamo consapevoli che dobbiamo mangiare in modo più sano.

Perché abbiamo difficoltà a farlo? Dobbiamo superare il pregiudizio che il cibo sano sia più costoso, difficile da cucinare e poco gustoso.

 

Le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono che in Italia sono 18 milioni gli adulti in sovrappeso (35,5%) e 5 milioni quelli obesi, una persona su dieci; inoltre il 30% dei bambini è in sovrappeso e il 9,4% è obeso (dati del 2019). Negli ultimi trent’anni l’incidenza del sovrappeso ha visto un aumento del 30 per cento e l’obesità è aumentata del 60%.  È poi ben noto che con riferimento all'impatto del Covid-19, l’obesità è una delle cause più frequenti di comorbilità nei deceduti per coronavirus, che spesso si accompagna a ipertensione, diabete e a un sistema immunitario meno efficiente. 

Eppure, chiunque di noi, richiesto di elencare i cibi sani che fanno bene alla nostra salute non avrebbe alcuna difficoltà a recitarli a memoria: basta seguire una dieta mediterranea con più frutta, verdura e legumi; meno cereali e meglio se integrali; più pesce, meno carne rossa e cibi trasformati e confezionati; contenere il consumo di grassi da condimento privilegiando olio extra vergine di oliva e oli vegetali, con meno sale e zuccheri, bere molta acqua.

Infatti, negli ultimi anni i media quotidianamente sui giornali, in televisione e sui social offrono proposte dietetiche le più diverse ma che alla fine convergono tutte, almeno quelle che si basano su studi scientifici controllati, sui sintetici consigli sopra riportati.

Sembrerebbe dunque abbastanza semplice, eppure c'è una grande discrepanza tra ciò che sappiamo sulla alimentazione salutare e i comportamenti alimentari che mettiamo in atto, come documentano alcune ricerche recenti. Tra queste, particolarmente interessante quella condotta da Renata Bracale, professore associato in Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi del Molise, ed altri ricercatori italiani che hanno pubblicato sulla Rivista “Eating and Weight Disorders Bulimia and Obesity (n. 25, 2020), un’indagine mirata condotta su 27.540 soggetti tesa a verificare l’aderenza degli italiani adulti ai dettami della dieta mediterranea. I risultati hanno indicato che le abitudini alimentari e di vita degli intervistati sono distanti da tali dettami. Infatti più della metà degli intervistati ha dichiarato uno scarso consumo di tutti gli elementi base della piramide (es. frutta, verdura e cereali) e un consumo superiore a quello raccomandato di dolci, carni rosse e carni lavorate. Un altro risultato che merita attenzione è il fatto che in particolare, le donne e gli anziani, consumano quantità insufficienti di alcuni alimenti chiave inclusi nella piramide alimentare.

Ma perché, se sappiamo mangiare sano, solo una minoranza lo fa? Parte del problema risiede nelle ipotesi sbagliate delle persone.

Teresa Fung, professore a contratto di Nutrizione presso la T.H. Chan School of Public Health di Harvard, Boston, ha provato a fornire alcune spiegazioni e a proporre dei consiglia comportamentali in un interessante articolo apparso su “Harvard Men's Health Watch” (n.7, febbraio 2022), scritto pensando ai connazionali ma che vale anche per noi europei.

La Fung sostiene che molti ritengono che una alimentazione sana sia troppo restrittiva: a basso contenuto di grassi, a basso contenuto calorico, a basso contenuto di zuccheri. Inoltre, molti hanno la percezione che i cibi sani siano costosi e le ricette per prepararli siano troppo complesse. "Il messaggio generale è che un'alimentazione sana richiede troppo lavoro e che il cibo sano non è gustoso".

Per superare queste idee sbagliate, innanzitutto la Fung consiglia di rivedere le abitudini alimentari abituali. “Per una settimana, scrivi cosa mangi per ogni pasto e spuntino, includendo la quantità e i tempi. Una valutazione onesta può darti un'idea chiara di dove devi migliorare". Successivamente, adotta alcune piccole modifiche che possono aiutare a colmare le lacune ed espandere le attuali buone abitudini alimentari”.

La Fung consiglia poi di non porsi obiettivi troppo ambiziosi

“Non è necessario apportare più cambiamenti dietetici significativi contemporaneamente per ottenere benefici per la salute. Cambia una cosa nella tua dieta per tre o quattro settimane. Una volta che diventa un alimento base della tua dieta, passa a un'altra area e ripeti il processo. Ad esempio, se bevi una bibita tre o quattro volte a settimana, riducila a due volte a settimana e sostituiscila con una miscela di acqua gassata negli altri giorni. Alla fine, bevi una bibita una volta alla settimana e poi basta”.

Adotta una giornata vegetariana” consiglia sempre la Fung.

Una volta alla settimana, diventa vegetariano per l'intera giornata e mangia solo frutta, verdura e cereali integrali (con forse un po’ di latticini magri o uova) e nessun cibo trasformato. Questo può aiutarti a riconoscere i tipi e le quantità di alimenti che devi mangiare senza la pressione schiacciante di farlo tutto il tempo. Potresti scoprire che le opzioni vegetariane sono più appetitose di quanto ti aspettassi. Quando ti senti più a tuo agio, aumentalo a due volte a settimana o anche più spesso”.

E ancora: “Se avere a che fare con ricette, ingredienti e cucinare ti intimidisce, concentrati sulla creazione di un solo pasto nuovo alla settimana, che può aiutare a rendere la preparazione dei pasti meno scoraggiante. Ci sono molte ricette facili e salutari su internet. Trova qualcosa che utilizzi ingredienti che ti piacciono, che richiedano solo pochi passaggi o abilità culinarie minime. Ognuno può avere un piatto preferito, quindi chiedi suggerimenti a famigliari ed amici che hanno intrapreso la tua stessa strada. "Questo può aiutare con la noia di mangiare gli stessi tipi di alimenti".

La Fung poi conclude: Prova nuovi cibi. La prossima volta che vai al supermercato, compra qualcosa che mangi raramente, se non mai. Quando sei al ristorante, ordina un piatto preparato con un cibo nuovo per te. Prova anche cucine più globali come greca e indiana. "Più sperimenti, più puoi espandere il tuo palato e darti l'opportunità di mangiare cibi più sani. E non dimenticare di avvicinarti sempre alla sana alimentazione con uno spirito avventuroso. Mangiare sano non è cosa da un giorno. rendilo una parte eccitante della tua vita, sii aperto a provare nuovi cibi, ingredienti e piatti, che possono rendere divertente mangiare sano".

 

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La riduzione dell’IRPEF si ottiene attraverso una rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni; in particolare, nel TUIR, le innovazioni riguardano:

è   l’articolo 11 (determinazione dell’imposta):

  • gli scaglioni di reddito passano da cinque a quattro, con l’eliminazione del quinto e una ridefinizione del terzo e quarto scaglione di reddito;
  • resta inalterata l’aliquota del primo scaglione, diminuiscono le aliquote del secondo e terzo scaglione mentre aumenta l’aliquota del quarto

 

Scaglioni e aliquote precedenti alla legge di Bilancio

Nuovi scaglioni e aliquote

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento

e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

 

 è   l’articolo 13 (altre detrazioni)

Aumentano decisamente le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato (comma 1):

 

Formulazione precedente alla legge di Bilancio 2022

Nuova formulazione

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra

1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di

55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di

50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro

Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro.

In questo caso, alcune detrazioni possono aumentare in misura considerevole infatti da un lato la nuova detrazione assorbe anche quella attribuita dall’articolo 2 del Dl 3/2020 (ulteriore detrazione fiscale), ora abrogato, mentre, dall’altro la diversa formulazione delle condizioni per la spettanza del trattamento integrativo di 1.200 euro annui, previsto dall’art. 1 dello stesso decreto, può portare notevoli benefici ai redditi fino a 28.000 euro.

Anche se il reddito complessivo oltre il quale il trattamento integrativo non spetta più passa da 28mila a 15mila euro, è tuttavia previsto che, se il reddito complessivo è compreso tra 15mila e 28mila euro, il trattamento integrativo sia comunque riconosciuto se la somma di alcune detrazioni (per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, erogazioni liberali, spese sanitarie, rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) risulta superiore all’imposta lorda. In tal caso, il bonus spetta per un importo, comunque non superiore a 1.200 euro, pari alla differenza tra la somma di quelle detrazioni e l’imposta lorda.

 Per i titolari di redditi di pensione (comma 3), aumenta la no tax area come conseguenza dell’innalzamento della detrazione da 1.880 euro a 1.955. Cambiano poi gli importi e il calcolo delle detrazioni relative alle altre fasce di reddito.

 

Formulazione precedente alla legge di Bilancio 2022

Nuova formulazione

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000

euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra

1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000

euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di

55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di

50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

 Aumentano anche le detrazioni per i redditi assimilati a quelli per lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro C e per altri redditi indicati nel quadro D al rigo D3 e al rigo D5 (comma 5).

 

Formulazione precedente alla legge di Bilancio 2022

Nuova formulazione

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a

55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di

50.200 euro.;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se

l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di

50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

   

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Per comprendere, anche visivamente, la portata di tali modifiche in relazione ai tre diversi gruppi di contribuenti (dipendenti, pensionati, percettori di redditi per attività assimilate al lavoro dipendente, al lavoro autonomo e occasionale) nelle pagine seguenti proponiamo alcune simulazioni.

  

Reddito da lavoro dipendente e assimilato

Previgente normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

Trattamento integrativo

Ulteriore detrazione

IRPEF netta

14.500,00

3.335,00

1.586,85

1.200,00

 

548,15

15.000,00

3.450,00

1.564,30

1.200,00

 

685,70

19.000,00

4.530,00

1.383,90

1.200,00

 

1.946,10

21.000,00

5.070,00

1.293,70

1.200,00

 

2.576,30

25.050,00

6.163,50

1.111,05

1.200,00

 

3.852,46

28.500,00

7.150,00

959,89

 

591,43

5.598,68

30.000,00

7.720,00

905,56

 

565,71

6.248,73

32.000,00

8.480,00

833,11

 

531,43

7.115,46

38.000,00

10.760,00

615,78

 

192,00

9.952,22

45.000,00

13.420,00

362,22

 

 

13.057,78

60.000,00

19.270,00

 

 

 

19.270,00

120.000,00

44.770,00

 

 

 

44.770,00

 

Attuale normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

Trattamento integrativo

IRPEF

netta

Differenza

14.500,00

3.335,00

1.880,00

1.200,00

255,00

293,15

15.000,00

3.450,00

1.880,00

1.200,00

370,00

315,70

19.000,00

4.450,00

3.232,31

*

1.217,69

728,41

21.000,00

4.950,00

2.938,46

*

2.011,54

564,76

25.050,00

5.962,50

2.408,42

*

3.554,08

298,38

28.500,00

6.875,00

1.931,59

 

4.943,41

655,27

30.000,00

7.400,00

1.801,36

 

5.598,64

650,09

32.000,00

8.100,00

1.627,73

 

6.472,27

643,19

38.000,00

10.200,00

1.041,82

 

9.158,18

794,04

45.000,00

12.650,00

434,09

 

12.215,91

841,87

60.000,00

18.700,00

 

 

18.700,00

570,00

120.000,00

44.500,00

 

 

44.500,00

270,00

* Se il reddito complessivo è compreso tra 15mila e 28mila euro, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni previste dal secondo periodo dell’art. 1, comma 1 del DL 3/2020 sia superiore all’imposta lorda.

 

Reddito da pensione

Previgente normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

IRPEF netta

14.500,00

3.335,00

1.338,64

1.996,36

15.000,00

3.450,00

1.297,00

2.153,00

19.000,00

4.530,00

1.167,30

3.362,70

21.000,00

5.070,00

1.102,45

3.967,55

25.000,00

6.150,00

972,75

5.177,25

25.050,00

6.163,50

971,13

5.192,37

28.500,00

7.150,00

859,26

6.290,74

30.000,00

7.720,00

810,63

6.909,38

38.000,00

10.760,00

551,23

10.208,78

45.000,00

13.420,00

324,25

13.095,75

60.000,00

19.270,00

 

19.270,00

120.000,00

44.770,00

 

44.770,00

 

Attuale normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

IRPEF netta

Differenza

14.500,00

3.335,00

1.568,85

1.766,15

230,20

15.000,00

3.450,00

1.536,67

1.913,33

239,67

19.000,00

4.450,00

1.279,23

3.170,77

191,93

21.000,00

4.950,00

1.150,51

3.799,49

168,06

25.000,00

5.950,00

893,08

5.056,92

120,33

25.050,00

5.965,50

923,25

5.042,25

150,12

28.500,00

6.875,00

802,50

6.072,50

218,24

30.000,00

7.400,00

700,00

6.700,00

209,38

38.000,00

10.200,00

420,00

9.780,00

428,78

45.000,00

12.650,00

175,00

12.475,00

620,75

60.000,00

18.700,00

 

18.700,00

570,00

120.000,00

44.500,00

 

44.500,00

270,00

  

Altri redditi

Previgente normativa

Reddito complessivo

IRPEF lorda

Detrazione

IRPEF netta

14.500,00

3.335,00

890,68

2.444,32

15.000,00

3.450,00

879,68

2.570,32

19.000,00

4.530,00

791,71

3.738,29

21.000,00

5.070,00

747,73

4.322,27

24.000,00

5.880,00

681,75

5.198,25

25.000,00

6.150,00

659,76

5.490,24

28.500,00

7.150,00

582,79

6.567,21

30.000,00

7.720,00

549,80

7.170,20

32.000,00

8.480,00

505,82

7.974,18

38.000,00

10.760,00

373,86

10.386,14

 

Attuale normativa

Reddito complessivo

 

IRPEF lorda

 

Detrazione

 

IRPEF netta

 

Differenza

14.500,00

3.335,00

1.009,00

2.326,00

118,32

15.000,00

3.450,00

992,00

2.458,00

112,32

19.000,00

4.450,00

806,00

3.644,00

94,29

21.000,00

4.950,00

738,00

4.212,00

110,27

24.000,00

5.700,00

636,00

5.064,00

134,25

25.000,00

5.950,00

602,00

5.348,00

142,24

28.500,00

6.875,00

488,64

6.386,36

180,85

30.000,00

7.400,00

454,55

6.945,45

224,74

32.000,00

8.100,00

409,09

7.690,91

283,27

38.000,00

10.200,00

272,73

9.927,27

458,86

 

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Lunedì, 07 Febbraio 2022 09:36

L’APE SOCIALE continua nel 2022: i requisiti

Tra le novità previdenziali introdotte dalla Legge di Bilancio, troviamo la proroga dell’Ape Sociale anche per il 2022 e nuove categorie di lavoratori che possono richiedere l’indennità.

L’indennità denominata APE SOCIALE (anticipo pensionistico), introdotta sperimentalmente per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 

Cos’è l’Ape Sociale? 

È un’indennità che permette di ritirarsi dal mondo del lavoro e che “accompagna” i richiedenti all’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni). Può essere richiesta da tutte le categorie dei lavoratori dipendenti, di quelli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e da coloro iscritti alla Gestione Separata. 

Quali sono i requisiti? 

Per poter richiedere l’indennità, sono stati fissati dei requisiti generali e altre condizioni più soggettive:  

  • dal punto di vista anagrafico, l’APE Sociale è rivolta a coloro che abbiano almeno 63 anni di età  
  • dal punto di vista assicurativo, i richiedenti devono poter far valere alternativamente 
  • almeno 30 anni di contributi (disoccupati, invalidi civili con grado di invalidità maggiore al 74% e i cosiddetti “caregivers” cioè chi si occupa di assistere un familiare “in situazione di gravità”) 
  • almeno 36 anni nel caso siano stati lavoratori addetti ad attività “gravose” (per alcune specifiche categorie di lavori “gravosi” previste dalla normativa, il requisito è fissato a 32 anni di contributi).  

Per le donne che si trovino nelle situazioni di stato di disoccupazione o di occupazione in lavori “gravosi”, i suddetti requisiti contributivi sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio, per un “bonus” massimo di due anni. 

 

Nello specifico i requisiti più soggettivi richiesti, oltre a quello contributivo, sono i seguenti: 

  • Disoccupati che abbiano:
  • cessato il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale e percepito integralmente l’indennità di disoccupazione NASPI  
  • avuto un periodo di lavoro, nel triennio precedente alla data di cessazione, della durata di almeno 18 mesi 
  • Lavoratori che, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap “in situazione di gravità”, oppure un parente o un affine di secondo grado, quando tale soggetto abbia i genitori o il coniuge ultrasettantenni, anche essi invalidi. 
  • Lavoratori con riconoscimento di invalidità civile pari almeno al 74 % 
  • Lavoratori inseriti nelle categorie di attività “gravose”, possono richiedere l’indennità dell’APE Sociale se hanno svolto per sette anni, nell’ultimo decennio, o per sei anni negli ultimi sette, una delle attività previste specificatamente dalla normativa

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Raffaele De Leo  - Patronato acli nazionale

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Oltre 300.000 persone coinvolte dall’inquinamento dell’acqua nella nostra regione, con conseguenze gravi e durature.

Oltre agli interventi già avviati è necessario definire criteri precisi e restrittivi sugli inquinanti organici persistenti, a livello nazionale

Il 13 dicembre 2021 Marcos A. Orellana, Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulle implicazioni per i diritti umani nella gestione e nello smaltimento ecocompatibile di sostanze e rifiuti pericolosi, a conclusione della visita condotta in Italia dal 30 novembre al 13 dicembre, ha stilato la sua relazione di fine visita. Il documento dà ampio Spazio e attenzione al problema dell'inquinamento dell'acqua e dei terreni da PFAS.

Da gennaio 2020 è in corso presso il tribunale di Vicenza il processo per il più grave inquinamento da Pfas in Europa. I numeri del processo sono molto significativi: sono imputati 15 ex vertici della Mitemi, fabbrica di Trissino fallita nel 2018, accusata di avere inquinato per vari anni con sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) l’acqua che arriva nelle abitazioni di 300mila famiglie venete; oltre 300 le parti civili, tra cui le Mamme no Pfas, il movimento che per primo e più di ogni altro si è esposto e si sta impegnando, la Regione, Comuni, Ministeri, Istituzioni, privati cittadini, ex lavoratori e numerose associazioni ambientaliste; circa 150 sono i testimoni chiamati al processo.

 Il documento riporta alcune note positive in merito alle collaborazioni e disponibilità incontrate durante la visita.  “Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine al governo italiano per l’invito e per l’eccellente cooperazione e gli sforzi profusi nel garantire che questa visita potesse apportare tutte le informazioni possibili. Sono molto grato per le discussioni franche e costruttive avute con i funzionari del governo nazionale e delle amministrazioni regionali… Ho apprezzato l’opportunità di visitare Porto Marghera a Venezia, la zona rossa contaminata da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in Veneto, il quartiere Tamburi vicino all’impianto ILVA a Taranto, l’area conosciuta come Terra dei Fuochi in Campania e l’impianto di termovalorizzazione di San Vittore nel Lazio… Sono anche molto grato per  gli scambi avuti con i rappresentanti della vibrante ed attiva società civile italiana.”

E qui finiscono le buone notizie, si perché, almeno per quanto riguarda in particolare il territorio della provincia vicentina, i risultati non sono positivi, non solo quelli relativi alla qualità della vita, ma soprattutto per la governance ambientale; e se non ci siamo riusciti noi, abituati da decenni a tenere alta l’attenzione su certi temi, forse è giunto il momento di cambiare non solo il modello di governo del suolo, ma anche gli strumenti di controllo.

Continua Orelliana: “…L’Italia ha dimostrato una forte leadership in materia ambientale, come quando nel 1992 è diventata pioniere nella proibizione dell’amianto. In questo contesto invito l’Italia a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e ad intraprendere un’azione decisiva per risolvere il problema legato alla contaminazione da PFAS…” Ad oggi, dunque, Italia con Haiti, Israele, Malesia e Stati Uniti non l’hanno ancora ratificata. Per completezza di informazione, la “Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti”, stabilita in occasione di un convegno tenutosi a Stoccolma dal 22 al 23 maggio 2001, è stata firmata dall’Italia (anche da USA e Israele), perché si poneva come obiettivo l’eliminazione e la diminuzione di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l’ambiente, definite come inquinanti organici persistenti. Ma non è stata ratificata forse perché fin da subito è partita la corsa agli emendamenti… ogni paese può chiedere di escludere o includere una sostanza.

 Venendo al dettaglio dei PFAS, il relatore così continua: “Sono seriamente preoccupato dall’entità dell’inquinamento da PFAS (anche noti come prodotti chimici eterni perché persistono e non si degradano completamente nell’ambiente) in alcune aree della regione Veneto. Più di 300.000 persone nella regione sono state colpite dalla contaminazione dell’acqua da PFAS, compresa l’acqua potabile. I residenti della zona hanno sofferto gravi problemi di salute, come infertilità, aborti e diverse forme di tumori, tra gli altri. La dimensione umana del problema ci è stata presentata da una delle madri che abbiamo incontrato durante la visita: “Potete immaginare cosa significa per una madre rendersi conto di aver avvelenato i propri figli attraverso il latte materno?”.

Per diversi decenni, l’azienda chimica Miteni ha prodotto PFAS a Trissino (Vicenza) e ha rilasciato i suoi rifiuti senza controllo, inquinando le acque superficiali e sotterranee e la catena alimentare, colpendo zone di Verona, Vicenza e Padova. Mentre i responsabili dell’azienda sembravano essere consapevoli dello scarico di rifiuti e dell’inquinamento conseguente; tuttavia, non hanno offerto adeguate misure di protezione ai lavoratori, né hanno divulgato informazioni sulla gravità dell’inquinamento da PFAS”.

“Nel 2013, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha informato le autorità regionali della presenza degli inquinanti PFAS. Le autorità regionali del Veneto hanno intrapreso una serie di azioni, come l’installazione di filtri a carbone per purificare l’acqua potabile nelle aree più inquinate e la segnalazione del caso alla procura. Nel tempo, altre misure hanno incluso la revisione delle autorizzazioni delle aziende che usano PFAS per stabilire i limiti di scarico dei PFAS, oltre che investire in un sistema di opere pubbliche per portare acqua non inquinata nella zona”.

“Tuttavia, le autorità non hanno informato i residenti delle aree colpite né hanno dato informazioni sull’inquinamento da PFAS e sui rischi sulla salute della popolazione. Alcuni residenti sono venuti a conoscenza del problema della contaminazione tossica nel 2016-2017, quando la regione ha avviato un piano di sorveglianza sanitaria per la popolazione esposta ai PFAS nella critica zona rossa”.

“Le autorità regionali stanno anche monitorando la situazione sanitaria di alcuni abitanti e di alcuni prodotti alimentari in relazione all’inquinamento da PFAS. Tuttavia, questo monitoraggio è limitato alla zona più inquinata, il che solleva serie preoccupazioni per coloro che vivono nelle altre zone colpite circa il livello di inquinamento da PFAS nei loro organismi e la sicurezza dei prodotti alimentari che consumano”.

“Prendo atto che il Tribunale di Vicenza ha avviato un procedimento penale per reati ambientali a carico di 15 imputati coinvolti nelle operazioni della Miteni, e intendo seguirlo da vicino. Prendo anche atto che diverse parti civili si sono costituite nel procedimento. Nell’ipotesi in cui il tribunale dovesse dichiarare la responsabilità civile degli imputati, confido che l’Italia possa cooperare con quelle giurisdizioni in cui gli imputati hanno dei beni, al fine di rimediare alla decisione del Tribunale, assicurare il risarcimento alle vittime e soddisfare il principio “chi inquina paga”. Sottolineo che l’inquinamento da PFAS non si limita all’attività dell’impianto Miteni. Esso risulta altresì dall’attività di piccole e medie imprese all’interno e all’esterno della regione che utilizzano i PFAS nei loro processi produttivi e scaricano acque contaminate, tra cui per esempio l’industria tessile e del cuoio”.

“Inoltre, vorrei evidenziare che l’inquinamento legato ai PFAS non si limita al Veneto. Tra le altre aree interessate, la contaminazione da PFAS è preoccupante lungo il principale bacino italiano, la valle del Po. Sono particolarmente preoccupato per la produzione di PFAS da parte della società Solvay, attualmente in corso a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Questa operazione potrebbe creare un disastro ambientale simile a quello sofferto dalle comunità colpite in Veneto. Prendo atto della mancanza di regolamentazione dei PFAS a livello nazionale. Invito l’Italia ad adottare le misure necessarie per la restrizione dell’uso di queste sostanze a livello nazionale, e ad esercitare la sua leadership a livello regionale, mentre l’Unione Europea si prepara ad affrontare le gravi minacce per la salute e l’ambiente poste dai PFAS.”

 

 

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Informiamo i gentili clienti che, dal 1 febbraio 2022, per accedere agli uffici del Sistema Acli della provincia di Vicenza, previo appuntamento, occorre munirsi del Green Pass base

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Venerdì, 21 Gennaio 2022 10:43

Aumenti Pensioni 2022

Di quanto aumenta la mia pensione nel 2022? Ecco le variazioni per il nuovo anno. 

È stata determinata la percentuale di variazione degli importi delle pensioni per l’anno 2022, in gergo tecnico “perequazione automatica”, nella misura del + 1,7% a decorrere dal 1° gennaio. Per essere puntuale nei pagamenti del nuovo anno, l’INPS intanto aumenterà le pensioni con la percentuale del + 1,6% ed entro il primo trimestre 2022 verrà la liquidata la differenza arretrata maturata dal 1° gennaio.  

Vediamo quali sono gli importi delle principali prestazioni. 

Pensioni minime 2022 

Il nuovo importo delle pensioni minime è di euro 523,83 mensili per un importo annuale di euro 6.809,79. 

Pensioni ed assegni sociali 2022 

La pensione sociale ammonta a euro 385,40 mensili (euro 5.010,20 annui). Sono stati aggiornati anche i limiti di reddito personali, che non deve essere superiore all’importo annuale della pensione stessa, cioè euro 5.010,20 (in presenza di redditi inferiori a questo importo annuo la pensione viene ridotta per differenza) e quelli che comprendono i redditi del coniuge, che non devono superare l’importo annuo di euro 12.252,13. 

L’assegno sociale ammonta a euro 467,65 mensili (euro 6.079,45 annui). Il limite di reddito personali, che non deve essere superiore all’importo annuale dell’assegno stesso, cioè euro 6.079,45 (in presenza di redditi inferiori a questo importo annuo l’assegno viene ridotto per differenza) e quelli che comprendono i redditi del coniuge, che non devono superare l’importo annuo di euro 12.158,90. 

Importi delle prestazioni per gli invalidi civili 2022 

  • Invalidi e sordomuti, euro 291,69 mensili 
  • Ciechi parziali, euro 215,35 mensili 
  • Ciechi assoluti, euro 315,45 mensili

Queste prestazioni possono essere ridotte o sospese se vengono superati determinati limiti reddituali personali (il reddito del coniuge non viene considerato). 

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Raffaele De Leo 

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Il 40% delle persone con più di 75 anni vive in solitudine (poco meno di 2.5 milioni,  il 4% circa degli italiani)

SOTTO LO STESSO TETTO, IN AUTONOMIA E SICUREZZA, RECUPERANDO LEGAMI DI AMICIZIA E CONDIVIDENDO INTERESSI CHE “COLORANO” LA VITA:

ABITARE INSIEME …

Co-housing una interessante prospettiva abitativa per prevenire la solitudine e come alternativa al “ricovero” nelle strutture per gli anziani

 

 

Studiosi dell'invecchiamento e Geriatri ci avvertono che solitudine e isolamento possono rappresentare un serio rischio per la salute psico fisica delle persone di qualunque età, ma le statistiche rivelano che per le persone anziane, l'isolamento potrebbe diventare anche un problema di vita o di morte. Soprattutto quando l'anziano è fragile o non autosufficiente, non ha una rete familiare o sociale di supporto adeguata e quando barriere architettoniche abitative rendono difficile uscire di casa. Ci sono poi altre situazioni contingenti come l'attuale pandemia da coronavirus che rendono ancor più problematiche le relazioni sociali anche per gli anziani che sono ancora in buona salute e attivi, in particolare nel corso dei mesi invernali.

Una recente ricerca pubblicata dalla National Academy of Sciences degli Stati Uniti d'America, ha dimostrato che le persone anziane che sono socialmente isolate dalla famiglia e dagli amici corrono un rischio maggiore di morire prematuramente. Lo studio, infatti, che si è concentrato su 6.500 individui di età superiore ai 50 anni, è stato condotto nel 2004 e ripetuto anche nel 2020, ha reso evidente come l’isolamento e la solitudine vadano ad influenzare lo stato di salute mentale e fisica in particolare delle persone anziane, con conseguenze in particolare sulla pressione sanguigna e su altri due importanti fattori di rischio, il fumo e l’obesità, che sono motivo di morte prematura soprattutto per cause cardiovascolari.

Molti anziani soffrono di isolamento sociale oltre che familiare. Si stima infatti che fino a 3 individui su 4 sopra i 60 anni soffra di isolamento sociale. E questo è dovuto a svariati fattori.

L' ISTAT, ci informa che in Italia abbiamo assistito nel tempo ad un progressivo incremento di famiglie unipersonali, cresciute negli ultimi venti anni di oltre 10 punti: dal 21,5% nel 1998 al 33% nel 2018" fino a diventare un terzo del totale.

Le persone anziane over 75 che vivono sole sono poco meno di 2.5 milioni e rappresentano il 4% circa della popolazione complessiva, ma ben il 40% delle persone coetanee. Le proiezioni demografiche dicono che diventeranno 3,6 milioni entro il 2045 e che, a quel punto, rappresenteranno il 6% della popolazione complessiva.

Il “vivere soli” genera di per sé, spesso, cattive condizioni della vita nell’età senile, come la poca cura di sé stessi, maggiori rischi di cadute e incidenti domestici, perdita di motivazioni e abbattimento, depressione e rischio di ammalarsi o di accelerare l’inizio e il decorso di malattie neuro-degenerative, quali la demenza senile e il morbo di Alzheimer.

Molti anziani soli trascorrono una dietro l’altra le giornate, uguali, monotone, tristi. Nel silenzio delle mura domestiche sopportano il peso della solitudine, di una vita lontana dal mondo, lontana da tutto e tutti. Allora la pigrizia avanza ogni giorno di più, anche il pensiero di dover cucinare e lavarsi può diventare una zavorra, un peso troppo grande nella giornata inutile.

Gli impegni di lavoro o di studio fanno sì che figli e nipoti siano impegnati per lunghi periodi e lasciano poco tempo libero per andare dai parenti più anziani.

Con l'avanzare dell'età i problemi di mobilità e di trasporto possono impedire alle persone in età più avanzata di uscire e muoversi con un impatto negativo sull'interazione sociale, contribuendo ulteriormente alla solitudine e all'isolamento.

Inoltre, è nella logica naturale che quando le persone invecchiano, amici e coetanei muoiono, a volte prematuramente e quindi si indebolisce o viene meno anche la rete amicale. 

È importante che le persone anziane, in particolare coloro che vivono sole siano consapevoli dei rischi connessi alla loro condizione di vita attivando tutti i possibili accorgimenti per aumentare l'interazione e prevenire l'isolamento sociale. Per esempio, curare la periodicità dei contatti telefonici o tramite social con famigliari e amici e se possibile anche mantenere regolari le visite, come occasione anche di uscire di casa e fare passeggiate. Anche la frequenza di corsi di ginnastica dolce per anziani oltre a mantenere la forma fisica sono momenti di socialità. Altri potrebbero preferire interessi artistici come la visita a musei e gallerie d'arte; culturali come la frequenza dei corsi dell'università per gli adulti anziani o gruppi di lettura; la partecipazione ad attività sociali, ricreative o di volontariato compatibili con l'età.

L'allungamento delle aspettative di vita con l’aumento del numero di persone ultra sessantacinquenni e soprattutto di over settantacinquenni sole, alcune, delle quali in condizione di fragilità e semi autosufficienza, pone anche agli Amministratori pubblici non solo socio-sanitari, problemi nuovi e complessi per la prevenzione e la gestione della solitudine, dell'isolamento e dell'emarginazione e delle conseguenze sulle condizioni di salute psico fisica degli anziani. L'impressione è che manchi una sufficiente consapevolezza rispetto all'urgenza di ripensare a fondo le politiche e i servizi necessari per costruire un Paese e soprattutto città a misura anche di anziani, in particolare di quanti vivono soli e per rendere accessibili alle persone anziane le stesse opportunità a disposizione degli altri cittadini. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) prevede, all'interno delle “Missioni 1, 5, 6” importanti finanziamenti rivolti al sostegno agli anziani fragili e non autosufficienti. Ma prevede anche di finanziare progetti proposti dalle amministrazioni regionali e locali che potrebbero rappresentare la svolta degna di un Pese civile e al passo con l’avanzare dell’invecchiamento della popolazione. E ciò riguarda una pluralità di ambiti, ad esempio l'abitazione, il quartiere e il verde pubblico, i trasporti, le relazioni, la partecipazione civile e sociale, l'apprendimento costante.

Particolare attenzione andrebbe data dagli amministratori agli interventi per l’adeguamento delle abitazioni degli anziani (barriere architettoniche, domotica, consumi energetici, ecc.) in quanto il miglioramento delle condizioni abitative diminuisce il ricorso all’istituzionalizzazione. Inoltre sostenendo la diffusione di gruppi di appartamenti autonomi in cohousing, per persone anziane autonome, fragili e anche non autosufficienti. Ci sono anziani che si trovano nell’impossibilità di vivere a casa propria, per il ridotto grado di autonomia, per la perdita di un alloggio, per conflitti familiari, povertà economica ed altri che sono a forte rischio di isolamento e solitudine. In questa prospettiva, per ridurre il numero dei ricoveri in mega‐strutture e case di riposo, sono state attuate soluzioni alternative che, nel tempo hanno dato vita ad un modello articolato per rispondere ai bisogni abitativi della popolazione anziana: cohausing e condomini protetti per anziani.

Gli anziani unendo le proprie risorse, talora più che modeste, riescono ad evitare da un lato i rischi dell'isolamento e della solitudine e dall'altro un ricovero in istituto, a garantirsi la necessaria assistenza sanitaria e sociale ed anche nella gestione dei pasti, delle pulizie domestiche e dei relativi costi economici, continuando a vivere come desiderano. Le convivenze rappresentano un'alternativa innovativa all'istituzionalizzazione e favoriscono valorizzandole, le risorse informali del territorio (vicini, familiari, volontariato). Altre esperienze quasi analoghe sono i Condomini “protetti”. Si tratta di intere palazzine di mini-appartamenti per una o due persone, dedicati ad anziani autosufficienti, ma con una fragilità dal punto di vista abitativo (senza casa, sfrattati, persone sole). A questi ospiti sono offerti dei servizi comuni ed un sostegno nei problemi della vita quotidiana. E’ un modo per continuare a vivere in una casa, stando però in un ambiente protetto.

Queste esperienze sono di norma gestite da organizzazioni non-profit  (capofila tra queste ad esempio è la Comunità di Sant'Egidio), spesso in partenariato con le Amministrazioni locali, Fondazioni e Cooperative sociali.

Le indagini finora svolte confermano che gli anziani coinvolti in queste esperienze per larghissima parte apprezzano questo nuovo modo di abitare, motivo per cui negli ultimi anni si sta diffondendo, nel territorio italiano, il fenomeno del “Senior Housing”, strutture pensate per il benessere totale dei soggetti più anziani, capaci di soddisfare soprattutto il loro bisogno di socialità e di prevenire l'emarginazione e l'istituzionalizzazione.

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Fonte:  Informativa INPS

 

CHE COS’È 

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio  a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti  di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e  del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 

L’assegno è definito: 

• unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi 

diretti a sostenere la genitorialità e la natalità; 

• universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. 

 

A CHI È RIVOLTO  

L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:  

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;  
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:  
    1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;  
    2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;  
    3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;  
    4. svolga il servizio civile universale;  
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.  

 

 

COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA 

L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità. 

Devo essere quindi in possesso di Isee . 

L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla  soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti  dalla normativa. 

 

COME FARE L’ISEE 

Per ottenere l’ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare  l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID,  carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità  ordinaria o precompilata. In quest’ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro  poche ore dalla richiesta. 

SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA? 

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è  corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda. 

COME MI VERRA’ PAGATO L’IMPORTO E QUANDO? 

L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con  richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale,  mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del  bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è erogato al tutore o affidatario nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare. 

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC. 

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza. 

<<Modalità di ripartizione dell’assegno

 In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente 

 Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota  

 Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno>>. 

 

AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L’INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022  sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno: 

• premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani); 

• assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

• assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; 

• assegno di natalità (cd. Bonus bebè), 

• detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. 

L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. 

 

NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ 

L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare. 

 

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Dichiarazioni di responsabilità 

Dichiarazione di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 

 

  • Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo  familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

- Di non percepire il reddito di cittadinanza; 

- Essere residente e domiciliato in Italia; 

- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata 

almeno semestrale.  

  

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alcune FAQ aggiornate al 4 gennaio 2022 

 

1. Quando si potrà richiedere l’assegno unico? 

Da gennaio 2022, ma bisogna ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un Isee valido È possibile anche presentare la domanda senza Isee ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’assegno unico. Sarà comunque possibile presentare l’Isee successivamente. In questo caso l’importo dell’assegno sarà determinato in base al valore ISEE per il proprio nucleo familiare. Per coloro che presentano ISEE entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi spettanti in base al valore dell’ISEE presentato a decorrere dal mese di marzo 2022. ATTENZIONE: È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee. 

5. Posso richiedere l’assegno unico se sono in stato di gravidanza? 

Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita. 

 11. Bisogna presentare la domanda a gennaio? 

Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza da marzo. 

19. L’assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi? 

L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. 

22. In tutti i casi in cui si sceglie di percepire al 100% l’assegno unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali? 

No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Il secondo genitore però ha la facoltà di modificare successivamente la scelta del primo, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (iban, bonifico domiciliato ecc.). 

 24. Chi ha il figlio con legge 104 articolo 3 comma 3, ma non presenta ISEE deve solo dichiararlo senza aggiungere altro? 

Sì. Non deve fare altro 

30. Cosa succederà alle detrazioni e assegno moglie a carico nel 2022, con l'ingresso dell'assegno unico perderemo quello della moglie? 

Rimangono le detrazioni per gli altri familiari ivi inclusi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico. 

31. Se vivo con mia figlia, mia mamma e mio fratello nei componenti del nucleo devo indicare anche loro? 

Il nucleo è quello costituito con le regole Isee (anche se non lo presentano) quindi la risposta è affermativa. 

32. Genitori separati, figlio minore disabile che vive con la madre. Si deve presentare anche Isee dell'altro genitore che non vive con noi? 

No, per i separati non si applica l’Isee minorenni. 

35. Per fare domanda una volta entrate nell’ottavo mese di gravidanza, il sistema mi chiede il codice fiscale del bambino e non mi fa andare avanti? Come posso fare visto che la norma prevede tale possibilità? 

Non si deve fare domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di assegno (settima e ottava), oltre quella corrente. 

37. In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla? 

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su “Rinuncia” facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e NON “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta. 

38. Saranno ancora necessarie le autorizzazioni come per gli ANF? 

No, non saranno richieste. 

39. Quanto dura la domanda per l’assegno unico? 

La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.  

40. Cosa succede a chi presenta domanda a luglio? 

Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese  successivo a quello di presentazione. 

42. Per i figli maggiorenni chi deve fare domanda? 

Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita. 

45. L’assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi? 

L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da flaggare in base alla situazione familiare. 

46. Se devo dividere l’assegno unico al 50%? 

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata. 

47. Se il figlio è in affidamento esclusivo con ordinanza del giudice? 

Il pagamento in misura intera sarà del genitore affidatario. 

48. Come fare in caso di affidamento condiviso? 

Nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito. 

 51. Quale ISEE devono presentare le famiglie affidatarie di minori per la domanda di Assegno Unico? 

In caso di affidamento flaggando la casella relativa all’affidamento preadottivo, per la corretta compilazione della DSU ai fini ISEE, occorre distinguere le varie ipotesi previste dall’articolo 3 del dpcm 159/2013. La scelta di collocare il minore in un nucleo piuttosto che in un altro, dipende dal tipo di affidamento che si evincedal provvedimento del giudice del tribunale minorile: 

- Il minore in affidamento temporaneo oppure collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé (quindi si aggancia l’ISEE del minore); facoltativamente però il genitore affidatario lo può considerare parte del proprio nucleo familiare 

- Il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. 

In ogni caso nella domanda di Assegno Unico verrà preso in considerazione “sempre l’ISEE del nucleo familiare in cui risulta inserito il minore”. 

52. Inserendo l’ISEE successivamente quando percepirò la quota di assegno unico aggiuntiva rispetto alla quota minima dovuta senza ISEE? 

Il conguaglio degli importi dovuti in base a ISEE rispetto a quota minima a decorrere da marzo 2022 avverrà a luglio per gli ISEE presentati entro giugno. 

Fonte:  Informativa INPS

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